Art. 5.
                   (Richiesta di atti e documenti)
   1.  La  Commissione  puo'  ottenere,  anche  in  deroga al divieto
stabilito  dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di
atti  e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso
l'autorita'  giudiziaria  o altri organi inquirenti, nonche' copie di
atti  e  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste parlamentari.
L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
   2.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime  di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
   3.  La  Commissione  puo'  ottenere, da parte degli organi e degli
uffici  della  pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da
essi  custoditi,  prodotti  o comunque acquisiti in materia attinente
alle finalita' della presente legge.
   4.   L'autorita'   giudiziaria  provvede  tempestivamente  e  puo'
ritardare  la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con
decreto  motivato  solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto
ha  efficacia  per  sei  mesi  e  puo'  essere rinnovato. Quando tali
ragioni  vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo
a  trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato
o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
   5.  Quando  gli  atti  o  i  documenti siano stati assoggettati al
vincolo  di  segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni
parlamentari  di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla
Commissione di cui alla presente legge.
   6.  La  Commissione  stabilisce  quali atti e documenti non devono
essere  divulgati,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso.