Art. 6.
                              (Segreto)
   1.  I  componenti  la  Commissione, i funzionari e il personale di
qualsiasi  ordine  e  grado  addetti  alla Commissione stessa ed ogni
altra  persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a
compiere  atti  di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni
di  ufficio  o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto
riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
   2.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
   3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene
si  applicano  a  chiunque  diffonda  in  tutto o in parte, anche per
riassunto  o  informazione,  atti  o  documenti  del  procedimento di
inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
 
             Nota all'art. 6:
                 - Il  testo  dell'art.  326  del codice penale e' il
          seguente:
                 «Art. 326. - Rivelazione ed utilizzazione di segreti
          di ufficio.
                 Il  pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
          pubblico  servizio,  che,  violando  i doveri inerenti alle
          funzioni  o  al  servizio,  o  comunque  abusando della sua
          qualita',   rivela  notizie  d'ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre
          anni.
                 Se l'agevolazione e' soltanto colposa, si applica la
          reclusione fino a un anno.
                 Il  pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
          pubblico  servizio,  che, per procurare a se' o ad altri un
          indebito  profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
          di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e'
          punito  con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto
          e'  commesso  al  fine  di  procurare  a  se' o ad altri un
          ingiusto  profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni».