Art. 7.
                      (Organizzazione interna)
   1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati
istituiti   ai   sensi   dell'articolo  3  sono  disciplinati  da  un
regolamento   interno   approvato   dalla  Commissione  stessa  prima
dell'inizio  dell'attivita'  di  inchiesta.  Ciascun  componente puo'
proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
   2.  Tutte  le  volte  che lo ritenga opportuno la Commissione puo'
riunirsi in seduta segreta.
   3.  La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali
di  polizia  giudiziaria  e  di  tutte  le collaborazioni che ritenga
necessarie  di  soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello
Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a
cio' deputati e dai Ministeri competenti.
   4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di
personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai
Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
   5.  Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite
nel  limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro
per  ciascuno  degli  anni successivi e sono poste per meta' a carico
del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico
del  bilancio  interno  della  Camera  dei deputati. I Presidenti del
Senato   della   Repubblica   e   della   Camera  dei  deputati,  con
determinazione  adottata  di  intesa  tra  loro,  possono autorizzare
annualmente  un  incremento delle spese di cui al precedente periodo,
comunque  in  misura  non  superiore  al  30  per cento, a seguito di
richiesta  formulata  dal  presidente  della Commissione per motivate
esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
   6.   La   Commissione  cura  la  informatizzazione  dei  documenti
acquisiti  e  prodotti  nel  corso  dell'attivita'  propria  e  delle
analoghe Commissioni precedenti.