Art. 10. Commissioni 1. Le commissioni esaminatrici sono nominate con decreto dei competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali. 2. Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti, devono garantire le pari opportunita' tra uomini e donne nella configurazione complessiva delle commissioni a livello regionale e possono comprendere anche soggetti collocati in quiescenza da non piu' di tre anni. 3. Il presidente e' scelto tra: professori di prima fascia di universita' statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni. 4. Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi. Per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi e un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni. 5. Gli aspiranti alla nomina in commissioni di concorso sono inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un decreto del direttore generale regionale. Con decreto interministeriale, di intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si definiscono i compensi per i componenti delle commissioni di concorso. 6. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente all'area professionale C o, in carenza, da personale appartenente all'area professionale B3. 7. Le commissioni esaminatrici sono integrate da esperti nella lingua straniera prescelta dai candidati. 8. Ferma restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, l'unicita' del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove scritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unita'. Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e un segretario aggiunto, secondo le medesime modalita' di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna delle sottocommissioni si assegna un numero di candidati non inferiore a cento. 9. Il presidente della commissione nominata all'inizio della procedura concorsuale, in presenza di sottocommissioni, svolge le funzioni di coordinamento per definire collegialmente i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' concorsuali. 10. I provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici indicano anche uno o piu' supplenti per ciascun componente.
Nota all'art. 10: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341, reca: «Regolamento relativo ai criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti scolastici».