Art. 10.
                             Commissioni

  1.  Le  commissioni  esaminatrici  sono  nominate  con  decreto dei
competenti direttori generali degli uffici scolastici regionali.
  2.  Le commissioni sono composte da un presidente e due componenti,
devono  garantire  le  pari  opportunita'  tra  uomini  e donne nella
configurazione  complessiva  delle  commissioni a livello regionale e
possono  comprendere  anche  soggetti  collocati in quiescenza da non
piu' di tre anni.
  3.  Il  presidente  e'  scelto  tra:  professori di prima fascia di
universita'   statali   o  equiparate,  magistrati  amministrativi  o
contabili  o  avvocati  dello  Stato,  dirigenti  di  amministrazioni
pubbliche  che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione
di  uffici  dirigenziali  generali.  In  carenza  di  personale nelle
qualifiche  citate,  la  funzione  di  presidente  e'  esercitata  da
dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianita' di
servizio di almeno dieci anni.
  4.  Gli  altri  due  componenti  sono  scelti  uno  fra i dirigenti
scolastici  e  l'altro  fra  esperti  di  organizzazioni  pubbliche o
private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti
tecnici   o   dirigenti  amministrativi.  Per  i  dirigenti  tecnici,
amministrativi  e  scolastici  si  richiedono  documentate competenze
nella  organizzazione,  gestione  e  direzione di sistemi complessi e
un'anzianita' nel ruolo di almeno cinque anni.
  5.  Gli  aspiranti  alla  nomina  in  commissioni  di concorso sono
inclusi, a domanda, in un apposito elenco costituito sulla base di un
decreto    del    direttore    generale    regionale.   Con   decreto
interministeriale,   di  intesa  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  e  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  si  definiscono  i  compensi  per i componenti delle
commissioni di concorso.
  6.  Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente
all'area  professionale  C  o,  in carenza, da personale appartenente
all'area professionale B3.
  7.  Le  commissioni  esaminatrici  sono  integrate da esperti nella
lingua straniera prescelta dai candidati.
  8.  Ferma  restando, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 maggio 2001, n. 341,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207 del 6 settembre 2001,
l'unicita' del presidente, le commissioni esaminatrici sono suddivise
in sottocommissioni qualora i candidati, che hanno sostenuto le prove
scritte per i posti messi a concorso, superino le cinquecento unita'.
Per ogni gruppo di cinquecento candidati o frazione di cinquecento le
commissioni  sono  integrate da un numero di componenti pari a quello
delle  commissioni  originarie  e  un segretario aggiunto, secondo le
medesime  modalita' di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna
delle   sottocommissioni  si  assegna  un  numero  di  candidati  non
inferiore a cento.
  9.  Il  presidente  della  commissione  nominata  all'inizio  della
procedura  concorsuale,  in  presenza  di sottocommissioni, svolge le
funzioni  di  coordinamento  per  definire  collegialmente  i criteri
generali per lo svolgimento delle attivita' concorsuali.
  10.  I  provvedimenti  di  nomina  delle  commissioni  esaminatrici
indicano anche uno o piu' supplenti per ciascun componente.
 
          Nota all'art. 10:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          30 maggio  2001,  n.  341,  reca:  «Regolamento relativo ai
          criteri  per la composizione delle commissioni esaminatrici
          del  corso  concorso  selettivo di formazione dei dirigenti
          scolastici».