Art. 12.
                    Abrogazioni e disapplicazioni

  1.  Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento   sono  abrogate  le  disposizioni  dell'articolo 29  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono, ai fini del
reclutamento  e  della  mobilita'  professionale,  la  distinzione in
settori  formativi  dei  dirigenti  scolastici,  nonche'  ogni  altra
disposizione  dello  stesso  articolo  incompatibile  con il presente
regolamento.  E',  altresi',  abrogato  il decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  30 maggio 2001, n. 341, recante regolamento
relativo   ai   criteri   per   la   composizione  delle  commissioni
esaminatrici del corso concorso selettivo di formazione dei dirigenti
scolastici.
  2.  Sono  disapplicate  le  disposizioni  contrattuali  vigenti  in
contrasto con le norme dettate dal presente regolamento.
  3.   Restano   in   vigore,   in   quanto   compatibili,  le  norme
amministrative   e   legislative,  non  esplicitamente  abrogate  dal
presente regolamento.
 
          Nota all'art. 12:
              - Per  il  testo  dell'art.  29 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note alle premesse.