Art. 3.
                            Reclutamento

  1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici, con l'unificazione dei
tre   settori  formativi  della  dirigenza  scolastica,  si  realizza
mediante  un  unico concorso per esami e titoli che si svolge in sede
regionale.  Il  concorso e' indetto con cadenza triennale con decreto
del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli
uffici  scolastici regionali curano l'organizzazione e lo svolgimento
del concorso.
  2. Il numero dei posti messi a concorso si calcola sommando i posti
vacanti  e  disponibili degli istituti di istruzione di ogni ordine e
grado  al  1° settembre  dell'anno  scolastico  in  cui  si indice il
concorso  e  i  posti  che presumibilmente si rendono disponibili nel
triennio  successivo  per  collocamento  a  riposo per limiti di eta'
eventualmente  residuati  dopo la nomina dei vincitori dei precedenti
concorsi,  maggiorati della percentuale media triennale di cessazione
dal  servizio  per  altri motivi. Nel bando di concorso il numero dei
posti  si  ripartisce  a  livello  regionale  sulla  base dei criteri
indicati nel presente comma.