Art. 5.
                      Procedura di preselezione

  1. La procedura di preselezione prevede il superamento di una prova
oggettiva a carattere culturale e professionale. La prova consiste in
un   congruo   numero   di  quesiti  diretti  all'accertamento  delle
conoscenze  di base per l'espletamento della funzione dirigenziale in
relazione alle tematiche di cui all'articolo 6, comma 1, ivi comprese
quelle   sull'uso   delle   apparecchiature   e   delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse a livello avanzato, nonche' sull'uso di una
lingua   straniera,  a  livello  B1  del  quadro  comune  europeo  di
riferimento, prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e
spagnolo.
  2.  La prova oggettiva si valuta in centesimi e si intende superata
se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 80/100.
  3.  L'esito della prova oggettiva di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale nella graduatoria di merito.
  4.  Il  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
puo'  affidare  all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo  di  istruzione  e  di  formazione la predisposizione della
prova  oggettiva di preselezione e il suo svolgimento con il relativo
esito  anche mediante l'uso di strumenti info-telematici. A tale fine
possono,  altresi',  essere  promosse  specifiche  collaborazioni con
universita',  altri  enti  di  ricerca  e associazioni professionali,
mediante  la  stipula  di  apposite  convenzioni definite nell'ambito
delle  risorse  ordinarie assegnate per il reclutamento dei dirigenti
scolastici.  La  prova  e' unica su tutto il territorio nazionale, si
svolge  nella  stessa  data  e  nelle  sedi  individuate dagli uffici
scolastici regionali.