Art. 6.
                       Procedura di selezione

  1. Le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia
sotto  il  profilo  teorico  sia sotto quello operativo, in relazione
alla  funzione  di  dirigente  scolastico.  La  prima  prova  scritta
consiste  nello  svolgimento di un elaborato su tematiche relative ai
sistemi  formativi  e  agli  ordinamenti  degli studi in Italia e nei
paesi   dell'Unione  europea,  alle  modalita'  di  conduzione  delle
organizzazioni    complesse,   oltre   che   alle   specifiche   aree
giuridico-amministrativo-finanziaria,          socio-psicopedagogica,
organizzativa,  relazionale  e comunicativa. La seconda prova scritta
consiste   nella  risoluzione  di  un  caso  relativo  alla  gestione
dell'istituzione   scolastica   con   particolare   riferimento  alle
strategie  di direzione anche in rapporto alle esigenze formative del
territorio.  Sono  ammessi  alla  prova orale coloro che ottengono un
punteggio non inferiore a 21/30 in ciascuna prova scritta.
  2.  La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle
materie indicate nel bando di concorso in relazione alle tematiche di
cui al comma 1 e accerta la preparazione professionale del candidato.
La  prova  orale  accerta, altresi', la capacita' di conversazione su
tematiche  educative  nella lingua straniera prescelta dal candidato.
Superano  la  prova  orale  coloro  che  ottengono  un  punteggio non
inferiore a 21/30.
  3. La valutazione dei titoli si effettua soltanto nei confronti dei
candidati  che superano le prove scritte e la prova orale. Ai titoli,
indicati nella tabella allegata al bando, si attribuisce un punteggio
complessivo   non   superiore   a 30.  La  tabella  indica  i  titoli
professionali  e  culturali  relativi alla funzione dirigenziale e il
punteggio  massimo  attribuibile singolarmente a ciascuno di essi. Si
attribuisce  una  specifica  e  prevalente  valutazione  ai master di
secondo  livello  o titoli equivalenti su materie inerenti il profilo
professionale  del  dirigente  scolastico e rilasciati da universita'
statali o equiparate.
  4.  Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e
si  ottiene  dalla  somma  dei voti delle due prove scritte, dal voto
della  prova  orale  e  dal punteggio riportato nella valutazione dei
titoli.
  5.  La  graduatoria  si  formula  in  base al punteggio complessivo
conseguito dal candidato. A parita' di merito si applicano le vigenti
disposizioni  in  materia di precedenza e preferenza per l'ammissione
all'impiego nelle amministrazioni statali.
  6.  L'ufficio scolastico regionale pubblica la graduatoria all'albo
e   sulla   rete   Intranet   e   sul  sito  Internet  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.