Art. 7.
                       Vincitori del concorso

  1.  I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al
numero  dei  posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono
tenuti  ad  effettuare  il  periodo  di formazione e tirocinio di cui
all'articolo 8.
  2.  I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio
sono  assunti  con  contratto  a  tempo indeterminato, nel limite dei
posti   annualmente   vacanti  e  disponibili,  secondo  l'ordine  di
graduatoria.  Coloro  che  rifiutano  la  nomina sono depennati dalla
graduatoria.  Le  nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in
materia  di  assunzioni  di  cui  all'articolo 39, comma 3-bis, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  3.  Le graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dalla data
della pubblicazione.
  4.  L'assegnazione  della sede, disposta sulla base dei principi di
cui  al  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle
specifiche  esperienze  professionali acquisite nel settore formativo
di provenienza.
 
          Note all'art. 7:
              - Per  il  testo dell'art. 39, comma 3-bis, della legge
          23 dicembre   1997,   n.   449,   recante  «Misure  per  la
          stabilizzazione  della  finanza pubblica» si vedano le note
          all'art. 2.
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni pubbliche» e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  9 maggio  2001,  n.  106,  supplemente
          ordinario.