Art. 7. Vincitori del concorso 1. I candidati utilmente collocati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, sono dichiarati vincitori e sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e tirocinio di cui all'articolo 8. 2. I vincitori che effettuano il periodo di formazione e tirocinio sono assunti con contratto a tempo indeterminato, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che rifiutano la nomina sono depennati dalla graduatoria. Le nomine sono subordinate al regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Le graduatorie hanno validita' triennale a decorrere dalla data della pubblicazione. 4. L'assegnazione della sede, disposta sulla base dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tiene conto delle specifiche esperienze professionali acquisite nel settore formativo di provenienza.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 39, comma 3-bis, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» si vedano le note all'art. 2. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemente ordinario.