Art. 10. Forma del titolo per la pubblicita' 1. La trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei titoli indicati dall'articolo 2657 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, in forza dell'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile oppure della dichiarazione di successione. 2. Per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e l'annotazione puo' essere costituito da una dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.
Note all'art. 10: - L'art. 2657 del codice civile e' il seguente: «Art. 2657 (Titolo per la trascrizione). - La trascrizione non si puo' eseguire se non in forza di sentenza di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere legalizzati.». - L'art. 2648 del codice civile e' il seguente: «Art. 2648 (Accettazione di eredita' e acquisto di legato). - Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredita' che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto. La trascrizione dell'accettazione dell'eredita' si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita', contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredita', si puo' richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.».