Art. 10.
                 Forma del titolo per la pubblicita'
  1. La  trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei
titoli  indicati  dall'articolo 2657  del codice civile e, in caso di
acquisto   a   causa   di   morte,   in   forza   dell'atto  indicato
dall'articolo 2648  del  codice  civile oppure della dichiarazione di
successione.
  2.  Per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e
l'annotazione   puo'   essere   costituito   da   una   dichiarazione
dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di
vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.
 
          Note all'art. 10:
              - L'art. 2657 del codice civile e' il seguente:
              «Art.   2657   (Titolo   per  la  trascrizione).  -  La
          trascrizione  non  si  puo'  eseguire  se  non  in forza di
          sentenza  di  atto  pubblico  o  di  scrittura  privata con
          sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
              Le  sentenze  e gli atti seguiti in paese estero devono
          essere legalizzati.».
              - L'art. 2648 del codice civile e' il seguente:
              «Art.  2648  (Accettazione  di  eredita'  e acquisto di
          legato).    -    Si   devono   trascrivere   l'accettazione
          dell'eredita'  che  importi  acquisto dei diritti enunciati
          nei  numeri  1,  2  e  4  dell'art.  2643 o liberazione dai
          medesimi  e  l'acquisto  del  legato  che  abbia  lo stesso
          oggetto.
              La   trascrizione  dell'accettazione  dell'eredita'  si
          opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita',
          contenuta  in  un  atto  pubblico  ovvero  in una scrittura
          privata   con   sottoscrizione   autenticata   o  accertata
          giudizialmente.
              Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano
          accettazione  tacita  dell'eredita',  si puo' richiedere la
          trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti
          da  sentenza,  da  atto pubblico o da scrittura privata con
          sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
              La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla
          base di un estratto autentico del testamento.».