Art. 11. Documenti per la pubblicita' 1. La pubblicita' e' richiesta all'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto presentando, unitamente alla nota di trascrizione in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli atti di cui all'articolo 10 del presente regolamento nelle forme indicate dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto a causa di morte, il certificato di morte del precedente proprietario. 2. La nota di trascrizione contiene: a) cognome, nome, luogo, data di nascita e nazionalita', codice fiscale e regime patrimoniale delle parti, se coniugate, ovvero denominazione o ragione sociale, sede e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione per queste ultime e per le societa' semplici, anche delle generalita' delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo; b) indicazione del titolo del quale si chiede la pubblicita' e data del medesimo; c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha autenticato le firme o che l'ha in deposito, ovvero nome di altro soggetto che ha autenticato le firme ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ovvero l'indicazione dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza; d) elementi di individuazione dell'unita' da diporto; e) indicazione dell'eventuale termine o condizione a cui e' sottoposto l'atto. 3. In caso di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione contiene anche l'indicazione della data di morte del precedente proprietario. 4. Agli atti scritti in lingua straniera presentati per la pubblicita' e' allegata la loro traduzione in lingua italiana eseguita o da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorita' consolare.
Nota all'art. 11: - L'art. 2658 del codice civile e' il seguente: «Art. 2658 (Atti da presentare al conservatore). - La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentare al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autentica del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.». - L'art. 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' il seguente: «Art. 7 (Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta' di beni mobili registrati). - 1. L'autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo' essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. 2. I commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.».