Art. 11.
                    Documenti per la pubblicita'
  1. La   pubblicita'   e'   richiesta   all'ufficio   di  iscrizione
dell'unita'   da   diporto   presentando,  unitamente  alla  nota  di
trascrizione  in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli
atti  di  cui  all'articolo 10  del  presente regolamento nelle forme
indicate  dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto
a   causa   di   morte,   il  certificato  di  morte  del  precedente
proprietario.
  2. La nota di trascrizione contiene:
    a) cognome,  nome,  luogo, data di nascita e nazionalita', codice
fiscale  e  regime  patrimoniale  delle  parti,  se coniugate, ovvero
denominazione  o  ragione  sociale,  sede  e numero di codice fiscale
delle  persone  giuridiche,  delle  societa' e delle associazioni non
riconosciute,  con  l'indicazione per queste ultime e per le societa'
semplici,  anche delle generalita' delle persone che le rappresentano
secondo l'atto costitutivo;
    b) indicazione  del  titolo  del quale si chiede la pubblicita' e
data del medesimo;
    c) nome  del  pubblico  ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha
autenticato  le  firme  o  che l'ha in deposito, ovvero nome di altro
soggetto  che  ha  autenticato  le firme ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   4 agosto   2006,   n.   248,   ovvero   l'indicazione
dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
    d) elementi di individuazione dell'unita' da diporto;
    e) indicazione  dell'eventuale  termine  o  condizione  a  cui e'
sottoposto l'atto.
  3.  In  caso  di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione
contiene  anche  l'indicazione  della  data  di  morte del precedente
proprietario.
  4.  Agli  atti  scritti  in  lingua  straniera  presentati  per  la
pubblicita'  e'  allegata  la  loro  traduzione  in  lingua  italiana
eseguita  o  da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorita'
consolare.
 
          Nota all'art. 11:
              - L'art. 2658 del codice civile e' il seguente:
              «Art.  2658  (Atti da presentare al conservatore). - La
          parte   che   domanda   la  trascrizione  del  titolo  deve
          presentare  al  conservatore dei registri immobiliari copia
          autenticata,  se  si tratta di atti pubblici o di sentenze,
          e,  se  si  tratta  di  scritture  private, deve presentare
          l'originale,  salvo  che  questo  si trovi depositato in un
          pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso
          basta   la   presentazione   di   una   copia   autenticata
          dall'archivista  o  dal  notaio, dalla quale risulti che la
          scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
              Per  la  trascrizione di una domanda giudiziale occorre
          presentare  copia  autentica del documento che la contiene,
          munito della relazione di notifica alla controparte.».
              - L'art.  7  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, e' il seguente:
              «Art.  7  (Misure  urgenti  in  materia  di passaggi di
          proprieta'    di    beni    mobili    registrati).   -   1.
          L'autenticazione  della  sottoscrizione  degli atti e delle
          dichiarazioni  aventi  ad  oggetto  l'alienazione  di  beni
          mobili  registrati  e rimorchi o la costituzione di diritti
          di  garanzia  sui medesimi puo' essere richiesta anche agli
          uffici  comunali  ed  ai  titolari,  o  dipendenti  da loro
          delegati,  degli sportelli telematici dell'automobilista di
          cui  all'art.  2  del  regolamento  di  cui  al decreto del
          Presidente  della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che
          sono  tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
          diritti  di  segreteria, nella stessa data della richiesta,
          salvo motivato diniego.
              2.   I   commi 390   e  391  dell'art.  1  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.».