Art. 12.
        Semplificazione delle disposizioni per la pubblicita'
  1. La trascrizione puo' essere domandata anteriormente al pagamento
dell'imposta  di  registro  a  cui  e' soggetto il titolo, solo se si
tratta   di   atto  pubblico  ricevuto  nello  Stato  o  di  sentenza
pronunciata  da  un'autorita'  giudiziaria  dello Stato. In tal caso,
assieme  alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una
terza  nota  in  carta  libera, la quale, a cura del conservatore, e'
trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.
  2.  Negli  altri  casi  la  trascrizione  puo'  essere  eseguita su
presentazione   della   ricevuta   attestante   l'avvenuto  pagamento
dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo. In tale ipotesi
l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione
il   titolo   registrato   dall'Agenzia  delle  entrate,  non  appena
perfezionato.