Art. 12. Semplificazione delle disposizioni per la pubblicita' 1. La trascrizione puo' essere domandata anteriormente al pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo, solo se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunciata da un'autorita' giudiziaria dello Stato. In tal caso, assieme alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una terza nota in carta libera, la quale, a cura del conservatore, e' trasmessa alla competente Agenzia delle entrate. 2. Negli altri casi la trascrizione puo' essere eseguita su presentazione della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo. In tale ipotesi l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione il titolo registrato dall'Agenzia delle entrate, non appena perfezionato.