Art. 13. Esecuzione della pubblicita' 1. L'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto prende nota della domanda di pubblicita' nel repertorio e trascrive il contenuto della nota nel registro di iscrizione, facendovi menzione del giorno e dell'ora di ricezione. Gli estremi della nota di trascrizione sono annotati nella licenza di navigazione. 2. Uno degli esemplari della nota, corredato dai documenti presentati, e' conservato negli archivi del-l'ufficio. 3. Dell'adempimento delle formalita' eseguite l'ufficio fa menzione sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente. 4. Nel concorso di piu' atti resi pubblici, la precedenza, agli effetti del codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione nei registri di iscrizione e, in caso di discordanza tra le trascrizioni nei registri e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dei registri.