Art. 13.
                    Esecuzione della pubblicita'
  1. L'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto prende nota della
domanda  di pubblicita' nel repertorio e trascrive il contenuto della
nota  nel  registro  di  iscrizione,  facendovi menzione del giorno e
dell'ora  di  ricezione.  Gli estremi della nota di trascrizione sono
annotati nella licenza di navigazione.
  2.   Uno  degli  esemplari  della  nota,  corredato  dai  documenti
presentati, e' conservato negli archivi del-l'ufficio.
  3. Dell'adempimento delle formalita' eseguite l'ufficio fa menzione
sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
  4.  Nel  concorso  di  piu' atti resi pubblici, la precedenza, agli
effetti  del codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione
nei  registri  di  iscrizione  e,  in  caso  di  discordanza  tra  le
trascrizioni   nei   registri  e  le  annotazioni  sulla  licenza  di
navigazione, prevalgono le risultanze dei registri.