Art. 14. Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto 1. La dichiarazione di potenza del motore entrobordo di cui agli articoli 19, comma 1, e 20, comma 1, lettera c), del codice puo' essere sostituita dal certificato di omologazione corredato da dichiarazione di conformita' o dal certificato di potenza rilasciati prima del 10 maggio 2000. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei documenti previsti dal comma 1 del presente articolo, l'interessato, previa denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore o all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.
Note all'art. 14: - Il comma 1 dell'art. 19 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare all'autorita' competente il titolo di proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo.». - Per il comma 1 lettera c) dell'art. 20 del d.lgs n. 171 del 2005 e' la seguente: - Si veda nelle note all'art. 7.