Art. 14.
        Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
  1. La  dichiarazione  di  potenza del motore entrobordo di cui agli
articoli 19,  comma 1,  e  20,  comma 1,  lettera c), del codice puo'
essere  sostituita  dal  certificato  di  omologazione  corredato  da
dichiarazione  di conformita' o dal certificato di potenza rilasciati
prima del 10 maggio 2000.
  2.  In  caso  di  furto,  smarrimento  o  distruzione dei documenti
previsti  dal  comma 1  del  presente articolo, l'interessato, previa
denuncia   alle  autorita'  competenti,  richiede  al  costruttore  o
all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.
 
          Note all'art. 14:
              - Il  comma 1 dell'art. 19 del d.lgs n. 171 del 2005 e'
          il seguente:
              «1.   Per  ottenere  l'iscrizione  nei  registri  delle
          imbarcazioni  da  diporto  il  proprietario deve presentare
          all'autorita'   competente  il  titolo  di  proprieta',  la
          dichiarazione  di conformita' CE rilasciata dal costruttore
          o   da   un   suo   mandatario   stabilito  nel  territorio
          comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,
          unitamente  all'attestazione  CE  del  tipo,  ove prevista,
          nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori
          entrobordo installati a bordo.».
              - Per  il  comma 1 lettera c) dell'art. 20 del d.lgs n.
          171 del 2005 e' la seguente:
              - Si veda nelle note all'art. 7.