Art. 15.
                     Trasferimento di iscrizione
  1. L'ufficio   di   iscrizione   che   riceve  la  domanda  di  cui
all'articolo 21,    comma 1,   del   codice   trasmette   all'ufficio
destinatario   l'estratto   del   registro   di   iscrizione   e   la
documentazione relativa.
  2.  L'ufficio  destinatario iscrive l'unita' nei propri registri in
base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando integralmente
le  annotazioni relative alla proprieta' e agli altri diritti reali e
contestualmente rinnova i documenti di navigazione.
  3.  L'ufficio  di  provenienza  cancella  l'unita',  riportando sul
registro  il  motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio,
la data e il numero della nuova iscrizione.
 
          Note all'art. 15:
              - L'art. 21 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  21  (Trasferimento di iscrizione e cancellazione
          dai  registri).  -  1.  Per  trasferire  ad  altro  ufficio
          l'iscrizione  di  una  unita'  da  diporto  e  le eventuali
          trascrizioni  a suo carico il proprietario, o un suo legale
          rappresentante,  deve  presentare  domanda  all'ufficio  di
          iscrizione dell'unita'.
              2.   La  cancellazione  delle  unita'  da  diporto  dai
          registri di iscrizione puo' avvenire:
                a) per vendita o trasferimento all'estero;
                b) per demolizione;
                c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a
          quella dei natanti;
                d) per passaggio ad altro registro;
                e) per perdita effettiva o presunta. «.