Art. 15. Trasferimento di iscrizione 1. L'ufficio di iscrizione che riceve la domanda di cui all'articolo 21, comma 1, del codice trasmette all'ufficio destinatario l'estratto del registro di iscrizione e la documentazione relativa. 2. L'ufficio destinatario iscrive l'unita' nei propri registri in base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando integralmente le annotazioni relative alla proprieta' e agli altri diritti reali e contestualmente rinnova i documenti di navigazione. 3. L'ufficio di provenienza cancella l'unita', riportando sul registro il motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio, la data e il numero della nuova iscrizione.
Note all'art. 15: - L'art. 21 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 21 (Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri). - 1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unita' da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unita'. 2. La cancellazione delle unita' da diporto dai registri di iscrizione puo' avvenire: a) per vendita o trasferimento all'estero; b) per demolizione; c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti; d) per passaggio ad altro registro; e) per perdita effettiva o presunta. «.