Art. 16. Cancellazione dai registri 1. La domanda per la cancellazione ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del codice e' presentata all'ufficio di iscrizione. 2. L'ufficio di iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione di eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla osta dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, provvede alla cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo. 3. Per le unita' da diporto destinate all'iscrizione in un registro di un altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'avvenuto pagamento degli eventuali crediti contributivi relativi all'equipaggio dell'unita' o l'inesistenza di tali crediti. Dell'avvenuta cancellazione deve essere data immediata comunicazione all'INPS. 4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione e' corredata dal processo verbale compilato dall'autorita' competente e attestante l'evento. 5. Il proprietario che intende vendere all'estero la propria imbarcazione o nave da diporto richiede all'ufficio d'iscrizione il preventivo nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che e' rilasciato previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo. L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e l'ufficio di iscrizione provvede alla cancellazione dai registri nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo. 6. In caso di trasferimento all'estero dell'unita', l'ufficio di iscrizione, previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente articolo, rilascia il nulla osta per l'iscrizione nel registro straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero. Il proprietario dell'unita' comunica gli estremi dell'avvenuta iscrizione nel registro straniero e, qualora la legislazione del Paese di destinazione dell'unita' non preveda l'iscrizione in registri, la cancellazione avviene a seguito di apposita dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unita'.
Note all'art. 16: - Per il testo dell'art. 21 del d.lgs n. 171 del 2005 si veda nelle note all'art. 15. - L'art. 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 (Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), e' il seguente: «Art. 15 (Dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione). - Non puo' essere accordata dalle autorita' marittime l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave stessa, di cui agli articoli 156 e 160 del codice della navigazione, se non previo accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette, assistiti dal privilegio di cui all'art. 552 del predetto codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di un congruo deposito cauzionale o di idonea garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalita' determinate dall'Istituto.».