Art. 16.
                     Cancellazione dai registri
  1. La  domanda  per  la  cancellazione  ai  sensi dell'articolo 21,
comma 2, del codice e' presentata all'ufficio di iscrizione.
  2.  L'ufficio di iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione
di eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla
osta   dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  previsto
dall'articolo 15  della  legge  26 luglio 1984, n. 413, provvede alla
cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo.
  3. Per le unita' da diporto destinate all'iscrizione in un registro
di  un  altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di
cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato
presenta  una  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio attestante
l'avvenuto  pagamento  degli  eventuali crediti contributivi relativi
all'equipaggio   dell'unita'   o   l'inesistenza   di  tali  crediti.
Dell'avvenuta  cancellazione deve essere data immediata comunicazione
all'INPS.
  4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione
e' corredata dal processo verbale compilato dall'autorita' competente
e attestante l'evento.
  5.  Il  proprietario  che  intende  vendere  all'estero  la propria
imbarcazione  o  nave da diporto richiede all'ufficio d'iscrizione il
preventivo  nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che
e'  rilasciato  previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente
articolo.  L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e
l'ufficio  di  iscrizione  provvede  alla  cancellazione dai registri
nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo.
  6.  In  caso  di trasferimento all'estero dell'unita', l'ufficio di
iscrizione,  previ  gli  accertamenti  di cui al comma 2 del presente
articolo,  rilascia  il  nulla  osta  per  l'iscrizione  nel registro
straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai
registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero.
Il   proprietario  dell'unita'  comunica  gli  estremi  dell'avvenuta
iscrizione  nel  registro  straniero  e,  qualora la legislazione del
Paese   di  destinazione  dell'unita'  non  preveda  l'iscrizione  in
registri,   la   cancellazione   avviene   a   seguito   di  apposita
dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unita'.
 
          Note all'art. 16:
              - Per  il  testo dell'art. 21 del d.lgs n. 171 del 2005
          si veda nelle note all'art. 15.
              - L'art.   15   della  legge  26 luglio  1984,  n.  413
          (Riordinamento  pensionistico dei lavoratori marittimi), e'
          il seguente:
              «Art.  15  (Dismissione  di  bandiera per vendita della
          nave  a  stranieri  o  per  demolizione). - Non puo' essere
          accordata  dalle  autorita' marittime l'autorizzazione alla
          dismissione  di bandiera per vendita della nave a stranieri
          o   per   demolizione   della  nave  stessa,  di  cui  agli
          articoli 156  e  160  del  codice della navigazione, se non
          previo   accertamento,   presso  l'Istituto,  dell'avvenuto
          pagamento  di  tutti  i  crediti contributivi relativi agli
          equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette,
          assistiti  dal  privilegio di cui all'art. 552 del predetto
          codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto
          stesso  di  un  congruo  deposito  cauzionale  o  di idonea
          garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalita'
          determinate dall'Istituto.».