Art. 17.
                Rinnovo della licenza di navigazione
  1.  Per  il  rinnovo  della  licenza di navigazione il proprietario
presenta all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:
    a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
    b) l'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai
sensi  del  decreto  legislativo  3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali
dello scafo o del motore.
  2.  In  caso  di  furto, smarrimento o distruzione della licenza di
navigazione l'ufficio di iscrizione rilascia il duplicato, acquisendo
dal  proprietario  l'originale  o  la  copia  conforme della denuncia
presentata all'autorita' competente.
 
          Nota all'art. 17:
              - Per  l'art.  10  del codice ed il decreto legislativo
          3 agosto 1998, n. 314 si veda nelle note all'art. 5.