Art. 17. Rinnovo della licenza di navigazione 1. Per il rinnovo della licenza di navigazione il proprietario presenta all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti: a) la licenza di cui si chiede il rinnovo; b) l'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali dello scafo o del motore. 2. In caso di furto, smarrimento o distruzione della licenza di navigazione l'ufficio di iscrizione rilascia il duplicato, acquisendo dal proprietario l'originale o la copia conforme della denuncia presentata all'autorita' competente.
Nota all'art. 17: - Per l'art. 10 del codice ed il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 si veda nelle note all'art. 5.