Art. 19. Sigle di individuazione 1. Per le unita' iscritte presso gli uffici marittimi di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione e' composta dalla sigla dell'ufficio di iscrizione seguita dal numero di immatricolazione e dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero ND, nel caso di navi da diporto. 2. Per le imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15 del codice, la sigla di individuazione e' composta dalla lettera N seguita dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia di iscrizione.
Nota all'art. 19: - Per l'art. 15 del d.lgs n. 171 del 2005 si veda nelle note all'art. 4.