Art. 19.
                       Sigle di individuazione
  1. Per  le  unita'  iscritte  presso  gli  uffici  marittimi di cui
all'articolo 15  del  codice,  la sigla di individuazione e' composta
dalla   sigla  dell'ufficio  di  iscrizione  seguita  dal  numero  di
immatricolazione  e dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero
ND, nel caso di navi da diporto.
  2.  Per  le  imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione
civile  delle  Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i
trasporti  terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15
del  codice,  la  sigla di individuazione e' composta dalla lettera N
seguita  dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia
di iscrizione.
 
          Nota all'art. 19:
              - Per l'art. 15 del d.lgs n. 171 del 2005 si veda nelle
          note all'art. 4.