Art. 2.
              Costruzione delle imbarcazioni da diporto
  1. La   dichiarazione   di   costruzione   e'  facoltativa  per  le
imbarcazioni da diporto.
  2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in
costruzione  si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del
codice  della  navigazione  e del libro II, titolo I, del regolamento
per  l'esecuzione  del  codice  della  navigazione, parte navigazione
marittima.
  3.  Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo
di  proprieta'  per  l'iscrizione  nel registro delle imbarcazioni da
diporto  e'  costituito  dall'estratto  del  registro  delle  navi in
costruzione.
 
          Nota all'art. 2:
              - Per  il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per il
          decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
          n. 328, si veda nelle note alle premesse.