Art. 2. Costruzione delle imbarcazioni da diporto 1. La dichiarazione di costruzione e' facoltativa per le imbarcazioni da diporto. 2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in costruzione si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo di proprieta' per l'iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto e' costituito dall'estratto del registro delle navi in costruzione.
Nota all'art. 2: - Per il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, si veda nelle note alle premesse.