Art. 20.
                         Potenza dei motori
  1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata
in vigore del codice costituiscono documento di bordo.
  2.  In  caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato
per  l'uso  del  motore,  l'interessato,  previa  presentazione della
relativa  denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore
o  all'importatore  o  al  rivenditore  autorizzato  del  motore  una
dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.
  3.  In  caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato
per  l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione
di   potenza,  l'interessato,  previa  presentazione  della  relativa
denuncia   alle   autorita'  competenti,  o  ne  chiede  il  rilascio
all'ufficio  presso  il  quale la stessa e' depositata o richiede una
nuova  dichiarazione  di potenza al costruttore o all'importatore del
motore.
  4.   In   caso   di   smarrimento,  deterioramento  o  furto  della
dichiarazione   di   potenza   del   motore,   l'interessato,  previa
presentazione  della  relativa  denuncia  alle  autorita' competenti,
chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.
  5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non
sia  possibile  fare  riferimento  ad alcuno dei soggetti commerciali
deputati  al  rilascio  della dichiarazione di potenza, l'interessato
richiede   ai   centri   prova   autoveicoli   del   Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  l'accertamento  della  potenza del
motore  e  il  rilascio  del  relativo  documento. Per la prestazione
l'interessato  e'  tenuto  al pagamento del compenso previsto al n. 9
della  tabella  3  allegata  alla  legge  1° dicembre 1986, n. 870, e
successive modificazioni.
 
          Note all'art. 20:
              - Il  comma 2 dell'art. 28 del d.lgs n. 171 del 2005 e'
          il seguente:
              «2.  Per  ogni singolo motore il costruttore, ovvero il
          suo   legale   rappresentante   o  rivenditore  autorizzato
          stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di
          potenza   su  modulo  conforme  al  modello  approvato  dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
              - La  legge  1° dicembre  1986,  n. 870 (Misure urgenti
          straordinarie  per i servizi della Direzione generale della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione del
          Ministero  dei  trasporti),  e'  pubblicata sul Suppl. Ord.
          alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.