Art. 21. Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea 1. Le autorita' indicate dall'articolo 31, comma 2, del codice annotano su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle autorizzazioni rilasciate e provvedono alla consegna di una sigla temporanea costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo della stessa e dalla sigla «TEMP». 2. La sigla temporanea e' riportata in modo ben visibile su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono neri su fondo bianco ed hanno le dimensioni previste per le sigle come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. L'autorita' competente rilascia l'autorizzazione su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e stabilisce, se ritenuto necessario, specifiche condizioni di utilizzo.
Nota all'art. 21: - Il comma 2 dell'art. 31 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.».