Art. 21.
Procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione alla navigazione
                             temporanea
  1. Le  autorita'  indicate  dall'articolo 31,  comma 2,  del codice
annotano su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle
autorizzazioni  rilasciate  e  provvedono  alla consegna di una sigla
temporanea   costituita   dalla   sigla   dell'ufficio  che  rilascia
l'autorizzazione,  dal  numero progressivo della stessa e dalla sigla
«TEMP».
  2.  La  sigla  temporanea  e' riportata in modo ben visibile su due
tabelle  apposte  su  ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a
destra  di  prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono
neri  su  fondo  bianco  ed hanno le dimensioni previste per le sigle
come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.  L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione  su  modulo
conforme  al  modello  approvato dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e  stabilisce,  se  ritenuto  necessario,  specifiche
condizioni di utilizzo.
 
          Nota all'art. 21:
              - Il  comma 2 dell'art. 31 del d.lgs n. 171 del 2005 e'
          il seguente:
              «2.  Il  capo  del  circondario  marittimo  o  il  capo
          dell'ufficio  provinciale  del Dipartimento per i trasporti
          terrestri  e  per  i  sistemi  informativi e statistici del
          Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti o, per le
          navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella
          cui   giurisdizione   l'impresa   ha   sede   principale  o
          secondaria,  rilasciano  ai cantieri navali, ai costruttori
          di   motori   marini   e   alle   aziende   di  vendita  le
          autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da
          diporto,   non   abilitate  e  non  munite  dei  prescritti
          documenti  ovvero  abilitate  e  provviste  di documenti di
          bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni
          ed assistenza.».