Art. 23. Ruolino di equipaggio 1. Il ruolino di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto e' individuato da un numero e da una serie progressivi assegnati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la serie comprende tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia i ruolini di equipaggio agli uffici compartimentali e circondariali marittimi, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonche' alle autorita' consolari, che ne facciano richiesta. Gli uffici marittimi e le autorita' consolari, all'atto del rilascio del ruolino di equipaggio, riportano le annotazioni in esso contenute in un registro di carico. 3. Il ruolino di equipaggio ha validita' di tre anni a decorrere dalla data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza di navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo stesso ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto, nonche' al proprietario qualora il ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unita'. 4. Alla scadenza di validita' del ruolino di equipaggio, gli uffici marittimi o consolari lo ritirano e ne rilasciano uno nuovo. Il ruolino ritirato e' trasmesso all'INPS, che, dopo aver provveduto alla decontazione definitiva dei contributi dovuti, lo restituisce all'ufficio che ne aveva assunto il carico.