Art. 23.
                        Ruolino di equipaggio
  1. Il  ruolino  di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto e'
individuato  da  un  numero  e da una serie progressivi assegnati dal
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti; la serie comprende
tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.
  2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti invia i
ruolini  di  equipaggio  agli  uffici compartimentali e circondariali
marittimi, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonche'
alle  autorita'  consolari,  che  ne  facciano  richiesta. Gli uffici
marittimi e le autorita' consolari, all'atto del rilascio del ruolino
di  equipaggio,  riportano  le  annotazioni  in  esso contenute in un
registro di carico.
  3.  Il  ruolino  di equipaggio ha validita' di tre anni a decorrere
dalla  data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza
di  navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo
stesso  ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di
iscrizione dell'unita' da diporto, nonche' al proprietario qualora il
ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unita'.
  4. Alla scadenza di validita' del ruolino di equipaggio, gli uffici
marittimi  o  consolari  lo  ritirano  e  ne rilasciano uno nuovo. Il
ruolino  ritirato  e'  trasmesso  all'INPS, che, dopo aver provveduto
alla  decontazione  definitiva  dei contributi dovuti, lo restituisce
all'ufficio che ne aveva assunto il carico.