Art. 24.
               Uso commerciale delle unita' da diporto
  1. Il   proprietario   o  l'armatore,  per  l'annotazione  dell'uso
commerciale ai sensi dell'articolo 2 del codice, presenta all'ufficio
d'iscrizione  dell'imbarcazione  o  della nave da diporto una domanda
indicante l'attivita' che intende compiere e corredata da:
    a) certificato   d'iscrizione   nel   registro  delle  imprese  o
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  da  cui  risulti  che
trattasi  di  impresa  individuale  o societa' esercente le attivita'
commerciali  di  cui all'articolo 2, comma 1, del codice, nonche' gli
estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;
    b) licenza di navigazione delle unita' interessate.
  2.  In  caso  di  mutamento  dei  soggetti indicati al comma 1, gli
interessati   presentano   all'ufficio   di   iscrizione  domanda  di
cancellazione   dell'annotazione  precedentemente  eseguita  o  nuova
domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.
  3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio
possono  essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di
cui   al   comma 1,  anche  per  l'insegnamento  professionale  della
navigazione  da  diporto  e  come  unita'  appoggio  per i praticanti
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
  4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a
titolo  di  locazione finanziaria non e' consentito all'utilizzatore,
se  non  previa  dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265
del codice della navigazione.
 
          Note all'art. 24:
              - L'art. 2 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art. 2 (Uso commerciale delle unita' da diporto). - 1.
          L'unita'  da  diporto  e'  utilizzata  a  fini  commerciali
          quando:
                a) e'   oggetto   di  contratti  di  locazione  e  di
          noleggio;
                b) e'  utilizzata  per  l'insegnamento  professionale
          della navigazione da diporto;
                c) e'   utilizzata  da  centri  di  immersione  e  di
          addestramento  subacqueo  come  unita'  di  appoggio  per i
          praticanti   immersioni   subacquee   a  scopo  sportivo  o
          ricreativo.
              2.    L'utilizzazione    a   fini   commerciali   delle
          imbarcazioni  e  navi  da  diporto e' annotata nei relativi
          registri  di  iscrizione, con l'indicazione delle attivita'
          svolte  e  dei proprietari o armatori delle unita', imprese
          individuali  o  societa',  esercenti  le suddette attivita'
          commerciali  e  degli  estremi  della  loro iscrizione, nel
          registro   delle   imprese   della   competente  camera  di
          commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura.  Gli
          estremi  dell'annotazione  sono  riportati sulla licenza di
          navigazione.
              3.  Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte
          con  unita'  da  diporto battenti bandiera di uno dei Paesi
          dell'Unione  europea,  l'esercente  presenta  all'autorita'
          marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul
          luogo   in   cui   l'unita'   abitualmente   staziona   una
          dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il
          titolo  che  attribuisce  la  disponibilita'  della stessa,
          nonche'  gli  estremi della polizza assicurativa a garanzia
          delle  persone  imbarcate e di responsabilita' civile verso
          terzi  e  della  certificazione  di  sicurezza in possesso.
          Copia   della   dichiarazione,  timbrata  e  vistata  dalla
          predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.
              4.  Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a),
          possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a
          cui sono adibite.».
              L'art. 265 del codice della navigazione e' il seguente:
              «Art.  265  (Dichiarazione  di  armatore). - Chi assume
          l'esercizio   di   una   nave   deve  preventivamente  fare
          dichiarazione  di  armatore all'ufficio di iscrizione della
          nave o del galleggiante.
              Quando  l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se
          l'armatore  non  vi  provvede, la dichiarazione puo' essere
          fatta dal proprietario.
              Quando   l'esercizio   e'  assunto  dai  comproprietari
          mediante   costituzione   di   societa'  di  armamento,  le
          formalita'  di  cui  agli articoli 279, 282, secondo comma,
          tengono luogo della dichiarazione di armatore.».