Art. 24. Uso commerciale delle unita' da diporto 1. Il proprietario o l'armatore, per l'annotazione dell'uso commerciale ai sensi dell'articolo 2 del codice, presenta all'ufficio d'iscrizione dell'imbarcazione o della nave da diporto una domanda indicante l'attivita' che intende compiere e corredata da: a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che trattasi di impresa individuale o societa' esercente le attivita' commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del codice, nonche' gli estremi dell'iscrizione nel suddetto registro; b) licenza di navigazione delle unita' interessate. 2. In caso di mutamento dei soggetti indicati al comma 1, gli interessati presentano all'ufficio di iscrizione domanda di cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita o nuova domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere. 3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di cui al comma 1, anche per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto e come unita' appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria non e' consentito all'utilizzatore, se non previa dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265 del codice della navigazione.
Note all'art. 24: - L'art. 2 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 2 (Uso commerciale delle unita' da diporto). - 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando: a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio; b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto; c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo. 2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. 3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea, l'esercente presenta all'autorita' marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unita' abitualmente staziona una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, nonche' gli estremi della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo. 4. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a cui sono adibite.». L'art. 265 del codice della navigazione e' il seguente: «Art. 265 (Dichiarazione di armatore). - Chi assume l'esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita' di cui agli articoli 279, 282, secondo comma, tengono luogo della dichiarazione di armatore.».