Art. 27.
                       Patenti di categoria C
  1. Le  patenti  di  categoria C abilitano alla direzione nautica di
unita'  da  diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia
presente  a  bordo  almeno  un'altra persona in qualita' di ospite di
eta'  non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali
necessarie  per  la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita
umana  in  mare,  sempre  che  l'unita'  sia  munita  di  dispositivo
elettronico  in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre
all'individuazione   della  persona,  la  disattivazione  del  pilota
automatico e l'arresto dei motori.
  2.  Le  patenti  di  categoria  C  sono rilasciate esclusivamente a
soggetti   portatori   delle   patologie  indicate  nell'allegato  I,
paragrafo 2.
  3.  Le  patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina
prevista per le patenti di categoria A.