Art. 27. Patenti di categoria C 1. Le patenti di categoria C abilitano alla direzione nautica di unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia presente a bordo almeno un'altra persona in qualita' di ospite di eta' non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali necessarie per la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita umana in mare, sempre che l'unita' sia munita di dispositivo elettronico in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre all'individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori. 2. Le patenti di categoria C sono rilasciate esclusivamente a soggetti portatori delle patologie indicate nell'allegato I, paragrafo 2. 3. Le patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina prevista per le patenti di categoria A.