Art. 28. Autorita' competenti al rilascio delle patenti 1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche: a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici motorizzazione civile delle Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa; b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi, per le patenti nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa; c) le capitanerie di porto, per le patenti che abilitano al comando di navi da diporto. 2. Le patenti nautiche sono conformi al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.