Art. 28.
           Autorita' competenti al rilascio delle patenti
  1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:
    a) le  capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e
gli   uffici   motorizzazione   civile   delle   Direzioni   generali
territoriali   del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e  il
trasporto  intermodale,  per  le  patenti nautiche che abilitano alla
navigazione entro dodici miglia dalla costa;
    b) le  capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi,
per  le  patenti  nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun
limite dalla costa;
    c) le  capitanerie  di  porto,  per  le  patenti che abilitano al
comando di navi da diporto.
  2.  Le  patenti  nautiche  sono  conformi  al modello approvato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.