Art. 29.
          Esame per il conseguimento delle patenti nautiche
  1. L'esame  per  il conseguimento della patente nautica che abilita
alla navigazione entro dodici miglia dalla costa e' sostenuto dinanzi
ad  un  esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal
capo  del  circondario  marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo
delle  capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli
ufficiali  superiori  del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie
di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e
manovra  degli  istituti  nautici  o  professionali, tra il personale
della  gente  di  mare  in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella  di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto
del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello
di  ufficiale  di  navigazione  del diporto, ovvero da un esaminatore
nominato,  per  la  giurisdizione  di competenza, dal Direttore della
Direzione  generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  scelto  tra  i  medesimi  soggetti,  nonche'  tra  i
funzionari,  anche  in  posizione  di quiescenza, del Ministero delle
infrastrutture   e  dei  trasporti  abilitati  a  norma  della  legge
1° dicembre   1986,  n.  870,  e  successive  modificazioni.  Per  lo
svolgimento  della  prova  teorica  e  pratica  di navigazione a vela
l'esaminatore  e'  assistito  da  un  esperto velista designato dalla
Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
  2.  La  commissione  d'esame  per  il  conseguimento  della patente
nautica  che  abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa
e' nominata dal capo del circondario marittimo ed e' costituita:
    a) dal   presidente,  scelto  tra  gli  ufficiali  di  grado  non
inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di
stato  maggiore  o  delle  capitanerie  di  porto,  tra  i docenti di
navigazione  o  di  attrezzatura  e  manovra degli istituti nautici o
professionali    ovvero    tra    coloro   che   sono   in   possesso
dell'abilitazione di comandante di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministro  dei  trasporti  30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale,  supplemento  ordinario  n.  13  del  16 gennaio 2008 o di
comandante  del  diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono
svolte dal capo del circondario marittimo;
    b) da  un  ufficiale  del  Corpo  delle  capitanerie  di porto in
possesso  del  titolo  professionale  di capitano di lungo corso o di
aspirante  capitano  di  lungo  corso o abilitato alla condotta delle
motovedette  d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da
un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei
trasporti  30 novembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale,
supplemento  ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del
diporto, in qualita' di membro;
    c) da  un  esperto  velista  designato dalla Federazione italiana
vela  o  dalla  Lega  navale  italiana, in qualita' di membro, per lo
svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.
  3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il
comando  delle navi da diporto e' nominata dal capo del compartimento
marittimo  con le modalita' indicate al comma 2, lettere a) e b), del
presente articolo.
  4.  Le  funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da
un  sottufficiale  del  Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un
impiegato  civile  di  ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
  5.  I  programmi  e  le modalita' di svolgimento degli esami per il
conseguimento  delle  patenti di categoria A, B e C sono adottati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
 
          Nota all'art. 29:
              - Per  la legge 1° dicembre 1986, n. 870, si veda nelle
          note all'art. 20.