Art. 32. Conseguimento delle patenti senza esami 1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in servizio permanente, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, nonche' i sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici mesi, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli articoli 25 e 26 del presente regolamento. 2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, puo' conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. La facolta' di cui ai commi 1 e 2 e' esercitata entro cinque anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento. 4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione. 5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare per la navigazione entro sei miglia dalla costa e le abilitazioni alla condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi della Guardia di finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.