Art. 32. 
               Conseguimento delle patenti senza esami 
  1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di
porto in servizio permanente, gli ufficiali del Corpo  della  guardia
di finanza in possesso di specializzazione di  comandante  di  unita'
navale rilasciata dai comandi della Guardia  di  finanza,  nonche'  i
sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso
di abilitazione  alla  condotta  di  unita'  navali  d'altura  o  del
brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare  senza
alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina
militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno  dodici
mesi, possono  conseguire,  senza  esami,  le  patenti  di  cui  agli
articoli 25 e 26 del presente regolamento. 
  2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  in  servizio  permanente  o
ufficiale  ausiliario  o  volontario  di  truppa  in  ferma  breve  o
prefissata, abilitato al comando navale ed alla  condotta  dei  mezzi
nautici da parte della Marina militare, puo' conseguire, senza esami,
le patenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, secondo i
criteri fissati dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti.
Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale
militare della Guardia di finanza in servizio permanente o  in  ferma
volontaria, in possesso di abilitazione al comando di  unita'  navale
rilasciata dai comandi della Guardia di finanza,  secondo  i  criteri
fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
  3. La facolta' di cui ai commi 1 e 2  e'  esercitata  entro  cinque
anni dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso  dei  requisiti
fisici, psichici e morali di cui agli articoli 36 e 37  del  presente
regolamento. 
  4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati
dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando  di
appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti  sono  attestati
dal possesso dell'abilitazione. 
  5.  Le  abilitazioni  rilasciate  dalla  Marina  militare  per   la
navigazione entro sei miglia  dalla  costa  e  le  abilitazioni  alla
condotta dei mezzi nautici rilasciate dai comandi  della  Guardia  di
finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.