Art. 34.
Comando  di  unita'  da  diporto  da  parte  di  stranieri  in  acque
                        territoriali italiane
  1. Gli  stranieri  e  i  cittadini  italiani  residenti all'estero,
muniti   di  un  titolo  di  abilitazione  o  documento  riconosciuto
equipollente  dallo  Stato  di  appartenenza  o,  rispettivamente, di
residenza, possono comandare, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni
e  navi  da  diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 15 del
codice e natanti da diporto di cui all'articolo 27 del codice entro i
limiti  dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere
tenuto a bordo.
  2.  Per  gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero
che  comandano  imbarcazioni  e  navi da diporto iscritte in registri
stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla legge dello
Stato di bandiera dell'unita'.
  3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde
dall'obbligo  del titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai
commi 1   e   2   del   presente  articolo,  qualora  esibiscano  una
dichiarazione  rilasciata  dalle proprie autorita' da cui risulti che
la  legislazione,  rispettivamente,  del  Paese  di  provenienza  del
soggetto  o  dello  Stato  di  bandiera  dell'unita'  non  prevede il
rilascio di alcun titolo di abilitazione.
 
          Nota all'art. 34:
              - Per l'art. 15 del Dlgs n. 171 del 2005, si veda nelle
          note all'art. 4.
              - L'art. 27 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  27  (Natanti  da diporto). - 1. I natanti di cui
          all'art.  3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo
          dell'iscrizione  nei  registri  di  cui  all'art. 15, della
          licenza di navigazione di cui all'art. 23 e del certificato
          di sicurezza di cui all'art. 26.
              2.  I  natanti  da diporto, a richiesta, possono essere
          iscritti  nei  registri delle imbarcazioni da diporto ed in
          tale caso ne assumono il regime giuridico.
              3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
                a) entro sei miglia dalla costa;
                b) entro  dodici miglia dalla costa, se omologati per
          la  navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei
          per  tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai
          sensi  dell'art. 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto
          legislativo  3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la
          navigazione   deve   essere   tenuta   a  bordo  copia  del
          certificato  di  omologazione con relativa dichiarazione di
          conformita'  ovvero  l'attestazione di idoneita' rilasciata
          dal predetto organismo;
                c) entro  un miglio dalla costa, i natanti denominati
          jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e
          natanti  a  vela  con  superficie  velica non superiore a 4
          metri  quadrati,  nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e
          mezzi similari.
              4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare
          nei  limiti  stabiliti  dalla categoria di progettazione di
          appartenenza di cui all'allegato II.
              5.  La  navigazione  e  le  modalita'  di  utilizzo dei
          natanti  di  cui  al comma 3, lettera c), sono disciplinate
          dalla  competente  autorita'  marittima e della navigazione
          interna.
              6.  L'utilizzazione  dei  natanti da diporto ai fini di
          locazione  o di noleggio per finalita' ricreative o per usi
          turistici  di  carattere  locale,  nonche' di appoggio alle
          immersioni  subacquee  a  scopo  sportivo  o  ricreativo e'
          disciplinata,  anche  per le modalita' della loro condotta,
          con  ordinanza della competente autorita' marittima o della
          navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.».