Art. 35.
                Requisiti per l'ammissione agli esami
  1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti
di   cui   agli  articoli 25  e  27  del  presente  regolamento,  gli
interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'.
  2.  Per  essere  ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento
della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente
regolamento,  gli interessati devono essere in possesso, da almeno un
triennio,  della  patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b)
del presente regolamento.
  3. Nella domanda di ammissione agli esami e' dichiarata l'eventuale
richiesta di limitazione alle sole unita' a motore.