Art. 35. Requisiti per l'ammissione agli esami 1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui agli articoli 25 e 27 del presente regolamento, gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'. 2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso, da almeno un triennio, della patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b) del presente regolamento. 3. Nella domanda di ammissione agli esami e' dichiarata l'eventuale richiesta di limitazione alle sole unita' a motore.