Art. 36.
                        Giudizio di idoneita'
  1. Coloro  che  sono  affetti  dalle  malattie fisiche o psichiche,
deficienze  organiche  o minorazioni psichiche indicate nell'allegato
I,  paragrafo 1,  o  siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non
possono conseguire la patente nautica ne' la convalida della stessa.
  2.  Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche
o   funzionali   indicate   nell'allegato   I,  paragrafo 2,  possono
conseguire esclusivamente la patente di categoria C.
  3.  Il  giudizio  di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla
base   dei   requisiti   previsti   dall'allegato   I,   dall'ufficio
dell'azienda  sanitaria  locale territorialmente competente, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio puo' essere
espresso, altresi', da un medico responsabile dei servizi di base del
distretto  sanitario  ovvero  da  un medico appartenente al ruolo dei
medici  del  Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali  o  da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un
medico  militare  in servizio permanente effettivo o da un medico del
ruolo  dei  sanitari  della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini
italiani  residenti  all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal
consolato   italiano  del  Paese  di  residenza.  In  ogni  caso  gli
accertamenti   sono   effettuati  presso  la  struttura  pubblica  di
appartenenza.    La    certificazione   sanitaria   e   la   relativa
documentazione devono essere conservate per un anno.
  4.  Il  giudizio  di idoneita' e' demandato alla commissione medica
locale  costituita  in  ogni  provincia  presso  le aziende sanitarie
locali  del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni
anatomiche  o  funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in
tutti i casi dubbi.
  5.  La  commissione  medica  locale,  in  relazione alle malattie o
minorazioni  fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive,
stabilisce,  se  ritenuto  necessario,  termini  di  validita'  delle
patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
  6.  Il  giudizio di idoneita' e' inoltre demandato alle commissioni
mediche  locali,  quando  e'  disposto dall'autorita' marittima o dal
prefetto.
  7.  L'accertamento  di  cui  ai  commi 3  e  4  deve  risultare  da
certificazione  di  data non anteriore a sei mesi dalla presentazione
della  domanda  per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato
medico  e  quello  rilasciato  dalla  commissione  medica locale sono
conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.
  8.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni  di cui al comma 4 e'
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  che  decide  avvalendosi  del parere degli organi
sanitari  periferici  delle  Ferrovie  dello  Stato.  Analogamente il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti decide sui ricorsi
avverso  i  provvedimenti  di  sospensione  o di revoca della patente
nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
  9.  Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui
al presente articolo sono a carico degli interessati.