Art. 37.
    Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche
  1. Non  possono  ottenere  la patente nautica coloro che sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro
che  sono  o  sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o
alle  misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423,  come  modificata  dalla  legge  3 agosto 1988, n. 327, e dalla
legge   31 maggio  1965,  n.  575,  nonche'  coloro  che  sono  stati
condannati  ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che
non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
  2.   Non  possono  inoltre  ottenere  la  patente  nautica  per  la
navigazione  senza  alcun  limite  dalla costa e per il comando delle
navi  da  diporto  coloro  che abbiano riportato condanne per uno dei
delitti  previsti  dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive
modificazioni,  nonche'  dal  decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni  o per reati
previsti   dalla   legge   28 febbraio  1990,  n.  39,  e  successive
modificazioni  nonche'  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti
di riabilitazione.
  3.  Avverso  il  mancato  rilascio  ovvero  in caso di revoca della
patente  nautica  per  i  motivi  di  cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo e'  ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
  4.  L'autorita'  marittima  o  gli uffici motorizzazione civile del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti
morali,  richiedendo  il certificato del casellario giudiziale. Per i
cittadini  stranieri  il  certificato  del  casellario  giudiziale e'
sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare.
 
          Note all'art. 37:
              -  La  legge  27 dicembre  1956,  n.  1423  (Misure  di
          prevenzione  nei  confronti delle persone pericolose per la
          sicurezza  e per la pubblica moralita), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
              -  La  legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di
          misure  di  prevenzione  personali),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1988, n. 186.
              -  La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro
          la  mafia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno
          1965, n. 138.
              -  La  legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope.  Prevenzione, cura e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1975, n.
          342.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, S.O..
              -  La  legge  28 febbraio  1990,  n. 39 (Conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 30 dicembre
          1989,  n.  416,  recante  norme urgenti in materia di asilo
          politico,   di   ingresso   e   soggiorno   dei   cittadini
          extracomunitari   e   di   regolarizzazione  dei  cittadini
          extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti nel territorio
          dello  Stato.  Disposizioni  di asilo), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,   n.   43   (Approvazione   del   testo  unico  delle
          disposizioni   legislative   in   materia   doganale),   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80,
          S.O.