Art. 38.
                 Termine di validita' delle patenti
  1. La  patente  nautica  ha  validita'  di dieci anni dalla data di
rilascio  o  di  convalida.  La  durata  e' ridotta a cinque anni per
coloro  che  al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto
il sessantesimo anno di eta'.
  2.  La  validita'  delle  patenti  di categoria C e' limitata ad un
periodo  piu'  breve  conformemente alle prescrizioni del certificato
rilasciato dalla commissione medica locale.
  3.  La  richiesta di convalida della patente puo' essere effettuata
anche  successivamente  alla  scadenza  ed  in tal caso il termine di
validita' decorre dalla data di convalida.
  4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.