Art. 38. Termine di validita' delle patenti 1. La patente nautica ha validita' di dieci anni dalla data di rilascio o di convalida. La durata e' ridotta a cinque anni per coloro che al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto il sessantesimo anno di eta'. 2. La validita' delle patenti di categoria C e' limitata ad un periodo piu' breve conformemente alle prescrizioni del certificato rilasciato dalla commissione medica locale. 3. La richiesta di convalida della patente puo' essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso il termine di validita' decorre dalla data di convalida. 4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.