Art. 39.
                  Revisione delle patenti nautiche
  1. L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che siano
sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui
all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi
sulla  persistenza dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il
tipo  di patente posseduta. L'esito della visita medica e' comunicato
all'autorita'  marittima  o  all'ufficio  motorizzazione  civile  del
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la
patente  per  gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o
per   l'annotazione   sul   documento   di  eventuali  limitazioni  o
prescrizioni.
  2.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' disporre
la  revisione  straordinaria  delle  patenti nautiche per determinate
categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi.