Art. 4.
Uffici   decentrati   detentori  dei  registri  di  iscrizione  delle
                       imbarcazioni da diporto
  1. I  registri  di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui
all'articolo 15   del   codice,   sono   tenuti  anche  dagli  uffici
motorizzazione  civile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.
 
          Nota all'art. 4:
              - L'art. 15 del d.lgs n. 171/2005 e' il seguente:
              «Art.  15  (Registri  di  iscrizione).  - 1. Le navi da
          diporto  sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie
          di  porto.  Le  imbarcazioni  da  diporto  sono iscritte in
          registri  tenuti  dalle  Capitanerie di porto, dagli uffici
          circondariali  marittimi,  nonche' dagli uffici provinciali
          del  Dipartimento  dei  trasporti terrestri e per i sistemi
          informativi  e  statistici  autorizzati  dal Ministro delle
          infrastrutture  e dei trasporti. Il modello dei registri e'
          approvato  con decreto del Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti.
              2.  Il  proprietario di un'imbarcazione da diporto puo'
          chiedere  l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando
          apposita domanda.
              3.  Le  unita'  da  diporto  costruite  da  un soggetto
          privato  per  proprio  uso  personale  e senza l'ausilio di
          alcuna    impresa,    cantiere    o   singolo   costruttore
          professionale,  possono  essere iscritte nei registri delle
          imbarcazioni  da diporto, purche' munite di attestazione di
          idoneita'  rilasciata  da  un organismo notificato ai sensi
          dell'art. 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo
          3 agosto 1998, n. 314.
              4.   Il   proprietario   dell'unita'  da  diporto  puo'
          richiedere  all'ufficio  d'iscrizione  l'annotazione  della
          perdita  di  possesso  dell'unita'  medesima  a  seguito di
          furto,  presentando  l'originale  o la copia conforme della
          denuncia  di furto e restituendo la licenza di navigazione.
          Ove  il  possesso  dell'unita'  sia  stato riacquistato, il
          proprietario    richiede    annotazione    all'ufficio   di
          iscrizione,    che    rilascia   una   nuova   licenza   di
          navigazione.».