Art. 4. Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto 1. I registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui all'articolo 15 del codice, sono tenuti anche dagli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.
Nota all'art. 4: - L'art. 15 del d.lgs n. 171/2005 e' il seguente: «Art. 15 (Registri di iscrizione). - 1. Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto. Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, nonche' dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici autorizzati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il modello dei registri e' approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda. 3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte nei registri delle imbarcazioni da diporto, purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'art. 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314. 4. Il proprietario dell'unita' da diporto puo' richiedere all'ufficio d'iscrizione l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di furto, presentando l'originale o la copia conforme della denuncia di furto e restituendo la licenza di navigazione. Ove il possesso dell'unita' sia stato riacquistato, il proprietario richiede annotazione all'ufficio di iscrizione, che rilascia una nuova licenza di navigazione.».