Art. 40.
                 Sospensione delle patenti nautiche
  1. La  patente  nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto
al  rilascio,  qualora,  in  sede  di  accertamento  sanitario per la
convalida,  risulti  la  temporanea  perdita  dell'idoneita' fisica e
psichica  di  cui  all'articolo 36. In tal caso la patente e' sospesa
fino  a  quando  l'interessato  non  produca  la certificazione della
commissione  medica  locale  attestante  il  recupero della idoneita'
psicofisica.
  2.  La  patente  puo'  essere  altresi' sospesa in uno dei seguenti
casi:
    a) dall'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo
dove  il fatto e' stato commesso, in caso di assunzione del comando e
della  condotta  o  della direzione nautica in stato di ubriachezza o
sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
    b) dall'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo
dove  il fatto e' stato commesso, quando l'abilitato commetta atti di
imprudenza   o  di  imperizia  tali  da  compromettere  l'incolumita'
pubblica o da produrre danni;
    c) dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, su richiesta del
prefetto, per motivi di pubblica sicurezza.
  3.  La  durata della sospensione della patente non puo' superare il
periodo  di  sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e
il periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2.
  4.  La  patente  nautica  e'  inoltre  sospesa  quando sia iniziato
procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio
colposo  ovvero  lesioni  gravi  o gravissime colpose derivanti dalla
violazione  delle  norme  sul comando delle unita' da diporto e delle
navi o per i delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal libro
II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte
terza del codice della navigazione.
  5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia
giudiziaria  che  ha  accertato  la violazione trasmette, entro dieci
giorni   e   tramite  il  proprio  comando  o  ufficio,  copia  della
comunicazione  della  notizia  di  reato, all'autorita' marittima del
luogo  dove il fatto e' stato commesso ovvero al prefetto se il fatto
e'  avvenuto  nelle  acque interne. Le predette autorita' dispongono,
ove  sussistano  fondati  elementi di responsabilita', la sospensione
provvisoria  della  patente  fino ad un massimo di un anno e ordinano
all'interessato  di  consegnarla  entro  cinque  giorni dall'avvenuta
notifica dell'ordinanza.
  6.  Qualora  dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna
per  lesioni  personali  colpose,  la  sentenza  dispone  la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni  a  tre mesi. La sospensione della patente e' da un mese a sei
mesi  quando  dal  fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima.  Nel  caso  di  omicidio  colposo,  la  sospensione della
patente  e'  disposta  per  un  periodo da due mesi ad un anno. Copia
della  sentenza, passata in giudicato, e' trasmessa dalla cancelleria
del  giudice  che  l'ha  emessa,  nel  termine  di  quindici  giorni,
all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
  7.  Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai
commi 2  e  4  e'  ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
  8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati
sulla  patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio
per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.