Art. 41. Revoca delle patenti 1. La patente nautica e' revocata dall'autorita' che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia piu' in possesso, con carattere permanente, dell'idoneita' fisica e psichica di cui all'articolo 36, ovvero non sia piu' in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 37. 2. Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei requisiti morali, l'interessato puo' conseguire una nuova abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione. 3. Qualora la revoca della patente di categoria A o B sia intervenuta per perdita dell'idoneita' neuro-motoria, l'interessato ha facolta' di conseguire senza esami la patente di categoria C, previo accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' di cui all'articolo 36.