Art. 41.
                        Revoca delle patenti
  1. La   patente   nautica   e'  revocata  dall'autorita'  che  l'ha
rilasciata  nel caso in cui il titolare non sia piu' in possesso, con
carattere   permanente,  dell'idoneita'  fisica  e  psichica  di  cui
all'articolo 36, ovvero non sia piu' in possesso dei requisiti morali
previsti dall'articolo 37.
  2.  Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei
requisiti   morali,   l'interessato   puo'   conseguire   una   nuova
abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.
  3.  Qualora  la  revoca  della  patente  di  categoria  A  o  B sia
intervenuta  per  perdita dell'idoneita' neuro-motoria, l'interessato
ha  facolta'  di  conseguire  senza  esami la patente di categoria C,
previo  accertamento  del  possesso dei requisiti di idoneita' di cui
all'articolo 36.