Art. 42. Disciplina delle scuole nautiche 1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati «scuole nautiche». 2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della provincia del luogo in cui hanno la sede principale. 3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione di cui al comma 2. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata previo parere obbligatorio del capo del compartimento marittimo o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale. 5. Le province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. 6. Possono svolgere attivita' di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o di titolo professionale per i servizi di coperta del diporto, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonche' coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite. L'attivita' di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela e' svolta da esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana. 7. Le scuole nautiche presentano le domande di ammissione agli esami per i propri candidati presso l'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella cui giurisdizione le medesime hanno la sede principale.