Art. 42. 
                  Disciplina delle scuole nautiche 
  1.  I  centri  per  l'educazione  marinaresca,  l'istruzione  e  la
formazione dei  candidati  agli  esami  per  il  conseguimento  delle
patenti nautiche sono denominati «scuole nautiche». 
  2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione  e  vigilanza
amministrativa da parte della provincia del luogo  in  cui  hanno  la
sede principale. 
  3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione
di cui al comma 2. 
  4. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rilasciata  previo  parere
obbligatorio del capo del compartimento  marittimo  o  del  dirigente
della   Direzione   generale   territoriale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola  ha
la sede principale. 
  5. Le province provvedono a disciplinare con propri  regolamenti  i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2. 
  6. Possono svolgere attivita'  di  insegnamento  presso  le  scuole
nautiche i soggetti in possesso  dell'abilitazione  non  inferiore  a
quella di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del  decreto
del  Ministro  dei  trasporti  30  novembre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o
di titolo professionale per i  servizi  di  coperta  del  diporto,  i
docenti degli istituti nautici o professionali  per  la  navigazione,
gli ufficiali superiori  del  Corpo  dello  stato  maggiore  e  delle
capitanerie di porto in congedo da  non  oltre  dieci  anni,  nonche'
coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente  nautica
per la navigazione senza alcun limite.  L'attivita'  di  insegnamento
della tecnica di base della navigazione a vela e' svolta  da  esperti
velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela  o  dalla
Lega navale italiana. 
  7. Le scuole nautiche presentano  le  domande  di  ammissione  agli
esami per i propri candidati presso l'autorita' marittima o l'ufficio
motorizzazione  civile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  nella  cui  giurisdizione  le  medesime  hanno   la   sede
principale.