Art. 43. 
          Enti e associazioni nautiche a livello nazionale 
  1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale  per  la
gestione delle scuole per il conseguimento  delle  patenti  nautiche,
riconosciuti  in  conformita'  a  quanto  previsto  con  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   assumono   la
denominazione di «Centri di istruzione per  la  nautica».  Per  detti
enti non e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 42,  comma
2. 
  2. Alla vigilanza amministrativa  e  tecnica  sugli  enti  e  sulle
associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3. In occasione degli esami dei candidati che hanno  frequentato  i
corsi presso i centri di istruzione per la nautica, di cui  al  comma
1, un rappresentante dell'ente o  dell'associazione  fa  parte  della
commissione d'esame, senza diritto di voto. 
  4. La Lega navale italiana e' centro di istruzione per  la  nautica
da diporto e, in qualita' di ente  pubblico  che  svolge  servizi  di
pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti alla definizione di adeguati parametri  qualitativi  in
materia di formazione dei candidati agli esami per  il  conseguimento
delle patenti nautiche.