Art. 44. 
                   Commissioni d'esame fuori sede 
  1. Le scuole nautiche nonche' gli enti e le associazioni nautiche a
livello nazionale, di cui agli articoli 42 e 43,  possono  richiedere
all'autorita'  marittima  o  all'ufficio  motorizzazione  civile  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  competenti  per
territorio,  che  gli  esami  per  il  conseguimento  delle   patenti
nautiche, con un numero di candidati non inferiore a  dieci,  vengano
svolti presso le loro sedi. 
  2. Le spese di  viaggio  e  di  missione  per  i  componenti  delle
commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.