Art. 44. Commissioni d'esame fuori sede 1. Le scuole nautiche nonche' gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale, di cui agli articoli 42 e 43, possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. 2. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.