Art. 45. Conversione e unificazione di patenti nautiche 1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle unita' a motore, di quelle a vela o a propulsione mista, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere c) e d), della legge 11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle sole unita' a motore, con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento. 2. L'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione della convalida, alla sostituzione delle abilitazioni di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Coloro che sono in possesso di piu' abilitazioni aventi gli stessi limiti di navigazione e contenute in documenti separati, in occasione della convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione. 4. Coloro che hanno conseguito, in data anteriore al 24 aprile 1990, l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza esami la patente limitata alle sole unita' a motore per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, purche' in possesso dei requisiti psicofisici e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente regolamento.
Note all'art. 45: - L'art. 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813 (Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore), convertito, dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, e' il seguente: «Art. 16. Nessuno puo' condurre motoscafi od imbarcazioni con motore adibiti ad uso privato se non e' munito della patente di abilitazione. La patente di abilitazione e' rilasciata a seguito di un esame pratico dalla capitaneria di porto o dal circolo ferroviario d'ispezione (ora Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) secondo la rispettiva giurisdizione sulle acque ove l'esame viene eseguito. La patente di abilitazione rilasciata dalla capitaneria di porto e' valida, senza che occorra altro documento, nelle acque interne e la patente di abilitazione rilasciata dal circolo ferroviario d'ispezione (Ora Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) e' valida, senza che occorra altro documento, nelle acque marittime. Sono esonerati dall'esame di cui al secondo comma del presente articolo il personale della regia marina abilitato a condurre motoscafi militari e che sia abilitato a condurre naviglio con motore di elevata potenza, sempreche' il richiedente ne faccia domanda presentando il titolo di cui e' in possesso.». - La legge 20 dicembre 1932, n. 1884 (Conversione in legge del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1933, n. 26.