Art. 45.
           Conversione e unificazione di patenti nautiche
  1. Le   abilitazioni  al  comando  delle  imbarcazioni  da  diporto
rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), della
legge  11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta
delle  unita' a motore, di quelle a vela o a propulsione mista, con i
limiti   di  navigazione  indicati  rispettivamente  all'articolo 25,
comma 1,  lettere a)  e b), del presente regolamento. Le abilitazioni
al   comando  delle  imbarcazioni  da  diporto  rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 20,  comma 1,  lettere c) e d), della legge 11 febbraio
1971,  n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle sole unita'
a  motore,  con  i  limiti  di  navigazione  indicati rispettivamente
all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento.
  2.  L'autorita'  marittima  o  l'ufficio  motorizzazione civile del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione
della  convalida,  alla  sostituzione  delle  abilitazioni  di cui al
comma 1 del presente articolo.
  3.  Coloro  che  sono  in  possesso di piu' abilitazioni aventi gli
stessi  limiti  di  navigazione e contenute in documenti separati, in
occasione  della  convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio
che ha rilasciato l'ultima abilitazione.
  4.  Coloro  che  hanno  conseguito,  in data anteriore al 24 aprile
1990,  l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di
cui  all'articolo 16  del  regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813,
convertito  dalla  legge  20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza
esami   la  patente  limitata  alle  sole  unita'  a  motore  per  la
navigazione  entro dodici miglia dalla costa, purche' in possesso dei
requisiti  psicofisici  e  morali  di  cui  agli articoli 36 e 37 del
presente regolamento.
 
          Note all'art. 45:
              -  L'art.  16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n.
          813  (Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle
          imbarcazioni a motore), convertito, dalla legge 20 dicembre
          1932, n. 1884, e' il seguente:
              «Art.   16.   Nessuno   puo'   condurre   motoscafi  od
          imbarcazioni  con  motore  adibiti ad uso privato se non e'
          munito della patente di abilitazione.
              La  patente  di abilitazione e' rilasciata a seguito di
          un  esame  pratico dalla capitaneria di porto o dal circolo
          ferroviario  d'ispezione  (ora  Ispettorato compartimentale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione)
          secondo la rispettiva giurisdizione sulle acque ove l'esame
          viene eseguito.
              La patente di abilitazione rilasciata dalla capitaneria
          di  porto  e'  valida,  senza  che occorra altro documento,
          nelle acque interne e la patente di abilitazione rilasciata
          dal   circolo   ferroviario  d'ispezione  (Ora  Ispettorato
          compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti
          in   concessione)   e'  valida,  senza  che  occorra  altro
          documento, nelle acque marittime.
              Sono  esonerati  dall'esame di cui al secondo comma del
          presente articolo il personale della regia marina abilitato
          a  condurre  motoscafi  militari  e  che  sia  abilitato  a
          condurre naviglio con motore di elevata potenza, sempreche'
          il  richiedente  ne faccia domanda presentando il titolo di
          cui e' in possesso.».
              -  La  legge  20 dicembre 1932, n. 1884 (Conversione in
          legge  del  regio  decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che
          detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle
          imbarcazioni   a  motore),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° febbraio 1933, n. 26.