Art. 46. Registro delle patenti nautiche 1. Fino all'attuazione di una apposita banca dati informatica, gli uffici marittimi e gli uffici motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti annotano i dati relativi alle patenti rilasciate e le successive variazioni in un registro conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.