Art. 46.
                   Registro delle patenti nautiche
  1. Fino  all'attuazione di una apposita banca dati informatica, gli
uffici  marittimi  e  gli  uffici motorizzazione civile del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti annotano i dati relativi alle
patenti rilasciate e le successive variazioni in un registro conforme
al  modello  approvato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.