Art. 48.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato  di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche'
le  dotazioni  di  sicurezza  minime che devono essere tenute a bordo
delle  unita'  da  diporto  di  cui  al  comma 2  in  relazione  alla
navigazione  effettivamente svolta. E' responsabilita' del comandante
dotare  l'unita'  degli  ulteriori  mezzi  e  delle  attrezzature  di
sicurezza  e  marinaresche  necessarie  in  relazione alle condizioni
meteo-marine  e  alla distanza da porti sicuri per la navigazione che
intende intraprendere.
  2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione
intrapresa  nelle  acque marittime ed interne dalle unita' da diporto
di seguito indicate:
    a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri,
munite di marcatura CE;
    b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.
  3. Per i natanti da diporto, le disposizioni della presente sezione
si  applicano  limitatamente  a  quanto  stabilito  per  i  mezzi  di
salvataggio  e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone
trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per l'identificativo
di cui all'articolo 49.