Art. 48. Finalita' e campo di applicazione 1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del certificato di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo delle unita' da diporto di cui al comma 2 in relazione alla navigazione effettivamente svolta. E' responsabilita' del comandante dotare l'unita' degli ulteriori mezzi e delle attrezzature di sicurezza e marinaresche necessarie in relazione alle condizioni meteo-marine e alla distanza da porti sicuri per la navigazione che intende intraprendere. 2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle unita' da diporto di seguito indicate: a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri, munite di marcatura CE; b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE. 3. Per i natanti da diporto, le disposizioni della presente sezione si applicano limitatamente a quanto stabilito per i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per l'identificativo di cui all'articolo 49.