Art. 5. 
         Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite 
  1. Il proprietario di un'unita' da diporto autocostruita  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 3, del codice  puo'  richiedere  l'iscrizione
nei registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo  del
titolo di proprieta', una dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio
con  sottoscrizione  autenticata  dal  notaio  o  da  altro  pubblico
ufficiale a cio' autorizzato, corredata della documentazione  fiscale
attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione. 
  2.  La  documentazione  tecnica  per  l'iscrizione   delle   unita'
autocostruite  e'  costituita   da   un'attestazione   di   idoneita'
rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi  dell'articolo
10 del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo  3
agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 
  3. Le imbarcazioni  da  diporto  iscritte  ai  sensi  del  presente
articolo possono essere immesse sul mercato solo dopo il  decorso  di
cinque anni dalla  data  di  iscrizione,  previo  espletamento  delle
procedure necessarie per la valutazione della conformita' CE, di  cui
all'articolo 9 del codice. 
 
          Note all'art. 5:
              - Per  l'art.  15,  del  d.lgs  n. 171 del 2005 si veda
          nelle note all'art. 4.
              - L'art. 10 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  10  (Organismi  di certificazione). - 1. Possono
          essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione
          di  conformita'  di  cui  all'art.  9,  nonche'  i  compiti
          specifici  per  i  quali sono stati autorizzati, i soggetti
          che soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato
          con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, di
          concerto   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.  Con  lo  stesso  regolamento e' disciplinato il
          procedimento di autorizzazione.
              2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al
          Ministero delle attivita' produttive che provvede, d'intesa
          con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla
          relativa   istruttoria  ed  alla  verifica  dei  requisiti.
          L'autorizzazione   e'   rilasciata   dal   Ministero  delle
          attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministero delle
          infrastrutture  e dei trasporti, entro novanta giorni dalla
          data  di presentazione della relativa istanza; decorso tale
          termine, si intende negata.
              3.   L'autorizzazione  di  cui  al  comma 2  ha  durata
          quinquennale  e  puo' essere rinnovata. L'autorizzazione e'
          revocata  ove  i  requisiti  di cui al comma 1 vengano meno
          ovvero  nel  caso  in cui siano accertate gravi o reiterate
          irregolarita' da parte dell'organismo.
              4.   All'aggiornamento   delle   prescrizioni,  nonche'
          all'aggiornamento  dei  requisiti  in  attuazione  di norme
          comunitarie   si  provvede  con  regolamento  adottato  con
          decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
          concerto   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.
              5.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti vigilano
          sull'attivita'  degli  organismi  autorizzati. Il Ministero
          delle  attivita'  produttive,  per il tramite del Ministero
          degli  affari  esteri,  notifica alla Commissione europea e
          agli   altri   Stati   membri   l'elenco   degli  organismi
          autorizzati  ad espletare le procedure di certificazione ed
          ogni successiva variazione.
              6.  In caso di diniego della certificazione da parte di
          uno  degli  organismi di cui al comma 1, l'interessato puo'
          rivolgersi  alle  amministrazioni vigilanti di cui all'art.
          11,  che,  entro  sessanta  giorni,  procedono di intesa al
          riesame,  comunicandone l'esito alle parti, con conseguente
          addebito delle spese.
              7.  Le  spese  di  rilascio  dell'autorizzazione sono a
          carico  del  richiedente.  Le  spese  relative ai controlli
          successivi sono a carico degli organismi autorizzati.».
              - Il   decreto   legislativo   3 agosto  1998,  n.  314
          (Attuazione   della   direttiva   94/57/CE,  relativa  alle
          disposizioni  ed  alle  norme  comuni  per  gli  organi che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
          marittime,  e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica la
          direttiva 94/57/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 agosto 1998, n. 201.
              - L'art. 9 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  9  (Valutazione della conformita). - 1. Prima di
          immettere  sul  mercato o mettere in servizio i prodotti di
          cui all'art. 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatario
          stabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui
          ai  commi 2,  3  e  4. Per le unita' da diporto, in caso di
          valutazione  della conformita' successiva alla costruzione,
          se  ne'  il  costruttore  ne' il mandatario stabilito nella
          Comunita'  assumono  la  responsabilita' per la conformita'
          del  prodotto  al presente capo, questa puo' essere assunta
          da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita'
          che  immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio
          sotto  la  propria responsabilita'. In tale caso la persona
          che  immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio
          deve  presentare  una  domanda a un organismo notificato ai
          fini  di  una  relazione  successiva  alla  costruzione. La
          persona  che  immette il prodotto sul mercato o lo mette in
          servizio  deve  fornire  all'organismo  notificato  tutti i
          documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla prima
          immissione  sul  mercato del prodotto nel Paese di origine.
          L'organismo  notificato  esamina  il  singolo  prodotto  ed
          effettua  calcoli  e  altre  valutazioni per assicurarne la
          conformita'  equivalente  ai  pertinenti  requisiti  di cui
          all'art.  6.  In  tale  caso  la  targhetta del costruttore
          descritta  all'allegato  II,  punto  2.2, deve contenere la
          dizione   «certificazione   successiva  alla  costruzione».
          L'organismo   notificato   redige   la   dichiarazione   di
          conformita'  concernente  la valutazione eseguita e informa
          la  persona  che immette il prodotto sul mercato o lo mette
          in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige
          la  dichiarazione di conformita' di cui all'allegato VIII e
          appone  o  fa  apporre  sul prodotto la marcatura CE con il
          numero distintivo del pertinente organismo notificato.
              2.   Per   quanto   riguarda   la  progettazione  e  la
          costruzione  dei  prodotti  di  cui  all'art.  4,  comma 1,
          lettera a),  il  costruttore  di unita' o il suo mandatario
          stabilito  nella  Comunita' espletano le seguenti procedure
          per  le  categorie  di progettazione A, B, C e D, di cui al
          punto 1 dell'allegato II, paragrafo A:
                a) per le categorie A e B:
                  1)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa
          tra   duevirgolacinque   e   dodici   metri:  controllo  di
          fabbricazione   interno   e   prove   (modulo  AA)  di  cui
          all'allegato  V  o  esame  CE  del  tipo  (modulo B) di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
          moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
                  2)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa
          tra  12  e  24  metri: esame CE del tipo (modulo B), di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo  C),  di  cui  all'allegato  VII,  oppure  uno  dei
          seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
                b) per la categoria C:
                  1)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa
          tra  duevirgolacinque  e  dodici metri: in caso di rispetto
          delle  norme  armonizzate  relative  ai  punti  3.2  e  3.3
          dell'allegato  II,  paragrafo A: controllo di fabbricazione
          interno  (modulo  A)  di cui all'allegato IV o controllo di
          fabbricazione   interno   e   prove   (modulo  AA)  di  cui
          all'allegato  V,  o  esame  CE  del  tipo (modulo B) di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
          moduli:  B + D, B + E, B + F, G, H; in caso di inosservanza
          delle  norme  armonizzate  relative  ai  punti  3.2  e  3.3
          dell'allegato  II  paragrafo A:  controllo di fabbricazione
          interno  e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame
          CE  del  tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato
          dalla  conformita'  al  tipo (modulo C) di cui all'allegato
          VII,  oppure  uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F,
          G, H;
                  2)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa
          tra  12  e  24  metri:  esame CE del tipo (modulo B) di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
          moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
                c) per la categoria D:
                  1)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa
          tra  duevirgolacinque  e  ventiquattro  metri: controllo di
          fabbricazione  interno  (modulo A) di cui all'allegato IV o
          controllo  di  fabbricazione interno e prove (modulo AA) di
          cui  all'allegato  V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
          moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
                d) per le moto d'acqua:
                  1) controllo di fabbricazione interno (modulo A) di
          cui all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e
          prove  (modulo  AA)  di  cui all'allegato V, o esame CE del
          tipo  (modulo  B)  di cui all'allegato VI, completato dalla
          conformita'  al  tipo  (modulo  C) di cui all'allegato VII,
          oppure  uno  dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H
          di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
                e) per i componenti di cui all'allegato I:
                  1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G,
          H di cui agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII.
              3.  Per  quanto riguarda le emissioni di gas di scarico
          per  i  prodotti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), il
          costruttore  dei motori o il suo mandatario stabilito nella
          Comunita'  applicano  l'esame CE del tipo (modulo B) di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
          moduli:  B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI,
          X, XI, XII, XIII, XIV;
              4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche:
                a) per   i  prodotti  di  cui  all'art.  4,  comma 1,
          lettera c), numeri 1) e 2), il costruttore dell'unita' o il
          suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano:
                  1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme
          armonizzate  per la misurazione del rumore: il controllo di
          fabbricazione   interno   e   prove   (modulo  AA)  di  cui
          all'allegato  V  o la verifica di un unico prodotto (modulo
          G)  di  cui  all'allegato  XII  ovvero la garanzia qualita'
          totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
                  2) se per la valutazione si utilizzano il numero di
          Froude  e il rapporto potenza/dislocamento: il controllo di
          fabbricazione   interno   e   prove   (modulo   A)  di  cui
          all'allegato  IV, o il controllo di fabbricazione interno e
          prove  (modulo  AA) di cui all'allegato V, o la verifica di
          un  unico  prodotto  (modulo  G)  di  cui all'allegato XII,
          ovvero  la  garanzia  qualita'  totale  (modulo  H)  di cui
          all'allegato XIII;
                  3)  se  per  la  valutazione  sono  utilizzati dati
          certificati  relativi  all'unita' di riferimento, stabiliti
          conformemente  al  numero 1): il controllo di fabbricazione
          interno, modulo A, di cui all'allegato IV o il controllo di
          fabbricazione  interno  e i requisiti supplementari, modulo
          AA,  di  cui  all'allegato  V  o  la  verifica  di un unico
          prodotto,  modulo  G, di cui all'allegato XII o la garanzia
          qualita' totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
                b) per   i  prodotti  di  cui  all'art.  4,  comma 1,
          lettera c),  numeri  3)  e  4),  il  costruttore della moto
          d'acqua  o  del  motore o il suo mandatario stabilito nella
          Comunita' applicano il controllo di fabbricazione interno e
          i requisiti supplementari di cui all'allegato V (modulo AA)
          o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII.
              5.  Le  avvertenze  e  le  istruzioni d'uso, nonche' la
          documentazione   relativa   ai  mezzi  di  attestazione  di
          conformita',  devono  essere  redatte  anche  nella  lingua
          italiana.
              6.  Gli  organismi  di  cui  all'art. 10 trasmettono al
          Ministero  delle  attivita' produttive e al Ministero delle
          infrastrutture  e dei trasporti l'elenco delle approvazioni
          rilasciate,  delle  revoche  e dei dinieghi di approvazione
          sui prodotti di cui all'art. 4, comma 1.
              7. Le spese per la valutazione della conformita' sono a
          carico del richiedente.».