Art. 50. Certificato di sicurezza 1. Il certificato di sicurezza, conforme all'allegato IV al presente regolamento, e' il documento che attesta la rispondenza dell'unita' da diporto alle disposizioni della presente sezione. 2. Il certificato di sicurezza e' rilasciato dall'ufficio di iscrizione dell'unita', all'atto della prima iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto: a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, sulla base della documentazione tecnica prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice; b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, per i fini e con le modalita' indicate all'articolo 57 del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante. 3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del presente regolamento, il certificato di sicurezza e' rilasciato sulla base della documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione nei registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita' limitata al periodo residuo rispetto a quello indicato all'articolo 51 del presente regolamento. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, provenienti da Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica e' valida solo se equivalente a quella nazionale. 4. Gli estremi del certificato di sicurezza sono annotati sulla licenza di navigazione dell'unita'. 5. Il certificato di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque anni, a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneita' da parte di un organismo tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, ovvero di un organismo tecnico notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice, scelto dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante. Detti organismi provvedono alla visita per il rinnovo osservando le formalita' di cui all'articolo 57, commi 3 e 4, del presente regolamento. 6. Alla convalida del certificato di sicurezza provvede, dandone notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita', l'autorita' marittima o l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita', sulla base di una attestazione di idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi tecnici di cui al comma 5. Per le unita' che si trovano in un porto estero, alla convalida del certificato di sicurezza provvede l'autorita' consolare con le modalita' indicate nella presente sezione.
Note all'art. 50: - L'art. 19 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 19 (Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto). - 1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto il proprietario deve presentare all'autorita' competente il titolo di proprieta', la dichiarazione di conformita' CE rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nel territorio comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII, unitamente all'attestazione CE del tipo, ove prevista, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo. 2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'art. 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni. 3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprieta' e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario dal quale risultino le generalita' del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'. 4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi dell'art. 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.». - L'art. 20 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «Art. 20 (Iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto). - 1. Il proprietario di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere l'assegnazione del numero di immatricolazione, ove si tratti di prima immissione in servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda e' allegata: a) copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa; b) dichiarazione di conformita' CE unitamente a copia dell'attestazione CE del tipo, ove prevista; c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori entrobordo installati a bordo; d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2. 2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza. 3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 19.». - Per l'art. 10 del codice ed il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.