Art. 50.
                      Certificato di sicurezza
  1. Il   certificato  di  sicurezza,  conforme  all'allegato  IV  al
presente  regolamento,  e'  il  documento  che attesta la rispondenza
dell'unita' da diporto alle disposizioni della presente sezione.
  2.  Il  certificato  di  sicurezza  e'  rilasciato  dall'ufficio di
iscrizione  dell'unita', all'atto della prima iscrizione nel registro
delle imbarcazioni da diporto:
    a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del
presente   regolamento,   sulla  base  della  documentazione  tecnica
prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;
    b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del
presente  regolamento,  sulla  base  di una attestazione di idoneita'
rilasciata,  per  i  fini e con le modalita' indicate all'articolo 57
del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell'articolo 10  del  codice  ovvero  affidato  ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto
dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.
  3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a),
del  presente  regolamento, il certificato di sicurezza e' rilasciato
sulla  base  della  documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione
nei  registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita'
limitata    al   periodo   residuo   rispetto   a   quello   indicato
all'articolo 51  del presente regolamento. Per le unita' usate di cui
all'articolo 48,   comma 2,  lettera b),  del  presente  regolamento,
provenienti  da  Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica
e' valida solo se equivalente a quella nazionale.
  4.  Gli  estremi  del  certificato di sicurezza sono annotati sulla
licenza di navigazione dell'unita'.
  5.  Il  certificato  di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque
anni,  a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneita' da parte
di  un  organismo  tecnico  affidato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto  1998,  n.  314,  e  successive  modificazioni, ovvero di un
organismo  tecnico  notificato  ai sensi dell'articolo 10 del codice,
scelto  dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.
Detti  organismi  provvedono alla visita per il rinnovo osservando le
formalita'   di  cui  all'articolo 57,  commi 3  e  4,  del  presente
regolamento.
  6.  Alla  convalida  del certificato di sicurezza provvede, dandone
notizia  all'ufficio di iscrizione dell'unita', l'autorita' marittima
o  l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita', sulla base di una
attestazione  di  idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di
cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi
tecnici  di  cui al comma 5. Per le unita' che si trovano in un porto
estero,   alla   convalida  del  certificato  di  sicurezza  provvede
l'autorita'  consolare  con  le  modalita'  indicate  nella  presente
sezione.
 
          Note all'art. 50:
              - L'art. 19 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art. 19 (Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
          diporto). - 1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle
          imbarcazioni  da  diporto  il  proprietario deve presentare
          all'autorita'   competente  il  titolo  di  proprieta',  la
          dichiarazione  di conformita' CE rilasciata dal costruttore
          o   da   un   suo   mandatario   stabilito  nel  territorio
          comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,
          unitamente  all'attestazione  CE  del  tipo,  ove prevista,
          nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori
          entrobordo installati a bordo.
              2.  Per  le  unita'  provenienti  da  uno Stato membro,
          dell'Unione  europea  munite  di marcatura CE, ai documenti
          indicati   al   comma 1   e'  aggiunto  il  certificato  di
          cancellazione  dal  registro ove l'unita' era iscritta che,
          se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione
          tecnica  di  cui  al  comma 1.  Qualora la legislazione del
          Paese  di  provenienza  dell'unita'  da diporto non preveda
          l'iscrizione  nei registri, il certificato di cancellazione
          e'  sostituito  da  apposita dichiarazione del proprietario
          dell'unita'  o del suo legale rappresentante. Per le unita'
          provenienti  da uno Stato membro non munite di marcatura CE
          la  documentazione  tecnica di cui al comma 1 e' sostituita
          da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
          tecnico   notificato   ai   sensi   dell'art.   10,  ovvero
          autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,
          n. 314, e successive modificazioni.
              3.   Qualora  il  proprietario  di  un'imbarcazione  da
          diporto  iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato
          membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo
          del  titolo  di  proprieta'  e'  sufficiente  presentare il
          certificato  di  cancellazione dal registro comunitario dal
          quale  risultino  le  generalita' del proprietario stesso e
          gli elementi di individuazione dell'unita'.
              4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da
          Paesi  terzi  costruite,  immesse  in  commercio o messe in
          servizio  in  uno  degli  Stati  membri dell'area economica
          europea  (AEE)  prima del 16 giugno 1998, la documentazione
          tecnica  e'  sostituita  da  un'attestazione  di  idoneita'
          rilasciata  da  un  organismo  tecnico  notificato ai sensi
          dell'art.  10,  ovvero  autorizzato  ai  sensi  del decreto
          legislativo   3 agosto   1998,   n.   314,   e   successive
          modificazioni.».
              - L'art. 20 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  20  (Iscrizione  provvisoria  di imbarcazioni da
          diporto).  -  1.  Il  proprietario  di  un'imbarcazione  da
          diporto   puo'   chiedere   l'assegnazione  del  numero  di
          immatricolazione,  ove  si  tratti  di  prima immissione in
          servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori
          dei registri. Alla domanda e' allegata:
                a) copia  della fattura attestante l'assolvimento dei
          pertinenti    adempimenti   fiscali   e   degli   eventuali
          adempimenti   doganali   e   contenente   le   generalita',
          l'indirizzo  e  il codice fiscale dell'interessato, nonche'
          la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
                b) dichiarazione di conformita' CE unitamente a copia
          dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
                c) dichiarazione  di  potenza del motore o dei motori
          entrobordo installati a bordo;
                d) dichiarazione  di assunzione di responsabilita' da
          parte  dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi
          derivanti  dall'esercizio  dell'imbarcazione fino alla data
          di  presentazione  del  titolo  di  proprieta'  di  cui  al
          comma 2.
              2.   L'assegnazione   del  numero  di  immatricolazione
          determina   l'iscrizione   dell'unita'   condizionata  alla
          successiva  presentazione  del  titolo  di  proprieta',  da
          effettuare  a  cura dell'intestatario della fattura entro e
          non  oltre  sei  mesi  dalla data dell'assegnazione stessa.
          Contestualmente  all'iscrizione  sono rilasciati la licenza
          provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
              3.  Decorsi  sei  mesi  dall'assegnazione del numero di
          immatricolazione  senza  che sia stato presentato il titolo
          di  proprieta',  l'iscrizione  si  ha  per non avvenuta, la
          licenza  provvisoria  e  il  certificato  di sicurezza sono
          restituiti   all'ufficio   che   li   ha  rilasciati  e  il
          proprietario   dell'unita'   deve   presentare  domanda  di
          iscrizione ai sensi dell'art. 19.».
              -  Per  l'art.  10 del codice ed il decreto legislativo
          3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.