Art. 51.
               Validita' del certificato di sicurezza
  1. Il  certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in caso di
primo rilascio, ha le seguenti validita':
    a) otto  anni  dall'immatricolazione  per  le unita' appartenenti
alle  categorie  di  progettazione  A  e  B  e  per  le unita' di cui
all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;
    b) dieci  anni  dall'immatricolazione  per le unita' appartenenti
alle  categorie  di  progettazione  C  e  D  e  per  le unita' di cui
all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.
  2.  In  caso  di rinnovo, la validita' del certificato di sicurezza
decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'.
  3. Nel caso in cui l'unita' abbia subito gravi avarie o siano state
apportate  innovazioni  o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche  di  costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
e'  sottoposto  a  convalida con le procedure di cui all'articolo 50,
comma 6,  del  presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate
all'apparato  di  propulsione  o  alle altre caratteristiche tecniche
dell'unita'  siano  tali da far venire meno i requisiti essenziali in
base  ai  quali  e'  stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo
stesso  perde  di  validita'  e  il proprietario ne richiede il nuovo
rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
  4.  Per  le  unita'  da  diporto  di  cui all'articolo 48, comma 2,
lettera b),  del  presente  regolamento,  il certificato di sicurezza
puo'  avere  una  validita'  inferiore  rispetto a quella indicata al
comma 1,  del  presente  articolo, in conformita' a quanto prescritto
dall'organismo tecnico.
  5.  L'autorita'  marittima  o  della  navigazione  interna, qualora
ritenga  che  siano venute meno le condizioni che hanno consentito il
rilascio  del  certificato  di  sicurezza,  dispone  che l'unita' sia
sottoposta  alla  procedura  di  convalida  di  cui  all'articolo 50,
comma 6, del presente regolamento.
 
          Nota all'art. 51:
              -  Il  comma 3 dell'art. 22 del Dlgs n. 171 del 2005 e'
          il seguente:
              «3.   Le   imbaracazioni   da  diporto  possono  essere
          abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
                a) imbarcazioni senza marcatura CE:
                  «1)  senza  alcun  limite  nelle acque marittime ed
          interne;».
                  «2)  fino  a  sei  miglia  dalla  costa nelle acque
          marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
                b) imbarcazioni con marcatura CE:
                  1)   senza   alcun  limite,  per  la  categoria  di
          progettazione A di cui all'allegato II;
                  2)  con  vento  fino  a  forza  8 e onde di altezza
          significativa  fino  a  quattro metri, mare agitato, per la
          categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
                  3)  con  vento  fino  a  forza  6 e onde di altezza
          significativa  fino  a  due metri, mare molto mosso, per la
          categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
                  4)  per la navigazione in acque protette, con vento
          fino  a  forza  4 e altezza significativa delle onde fino a
          0,3  metri,  per  la  categoria  di  progettazione D di cui
          all'allegato II.».