Art. 51. Validita' del certificato di sicurezza 1. Il certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in caso di primo rilascio, ha le seguenti validita': a) otto anni dall'immatricolazione per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione A e B e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice; b) dieci anni dall'immatricolazione per le unita' appartenenti alle categorie di progettazione C e D e per le unita' di cui all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice. 2. In caso di rinnovo, la validita' del certificato di sicurezza decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'. 3. Nel caso in cui l'unita' abbia subito gravi avarie o siano state apportate innovazioni o abbia subito mutamenti alle caratteristiche tecniche di costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza e' sottoposto a convalida con le procedure di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate all'apparato di propulsione o alle altre caratteristiche tecniche dell'unita' siano tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e' stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo stesso perde di validita' e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione. 4. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del presente regolamento, il certificato di sicurezza puo' avere una validita' inferiore rispetto a quella indicata al comma 1, del presente articolo, in conformita' a quanto prescritto dall'organismo tecnico. 5. L'autorita' marittima o della navigazione interna, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni che hanno consentito il rilascio del certificato di sicurezza, dispone che l'unita' sia sottoposta alla procedura di convalida di cui all'articolo 50, comma 6, del presente regolamento.
Nota all'art. 51: - Il comma 3 dell'art. 22 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente: «3. Le imbaracazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione: a) imbarcazioni senza marcatura CE: «1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;». «2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne; b) imbarcazioni con marcatura CE: 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II; 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II; 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II; 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.».