Art. 53.
Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle
                       dotazioni di sicurezza
  1. I  mezzi  di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni
di  sicurezza  delle  unita'  da  diporto  sono conformi ai requisiti
tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  nonche'  dall'Unione  europea  o  previsti da convenzioni
internazionali.
  2.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni
momento   verificare   presso   il   costruttore,  il  rivenditore  o
l'importatore,  secondo  i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i
mezzi  di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in
Italia   siano  efficienti  e  conformi  alle  predette  prescrizioni
ministeriali.