Art. 54.
            Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
  1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio
individuali  e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati
nell'allegato  V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
I  mezzi  di  salvataggio  individuali  e  collettivi  devono  essere
sufficienti  per  il  numero delle persone presenti a bordo, compreso
l'equipaggio.
  2.   Dal  1° gennaio  2009  gli  apparecchi  galleggianti  indicati
nell'Allegato   V   sono   sostituiti   con  zattere  di  salvataggio
autogonfiabili,  i  cui  requisiti  tecnici  saranno  determinati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.  I  conduttori di tavole a vela, acquascooter e unita' similari,
nonche' le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di
salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa
in cui la navigazione si svolge.
  4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano
impedimenti  al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e
sono  dotati  di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita'
durante la navigazione.