Art. 55.
                 Navigazione occasionale e di prova
  1. La  capitaneria  di  porto o l'ufficio circondariale marittimo o
l'ufficio  motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  competente  autorizza le unita' da diporto, munite di
certificazione  scaduta nella validita', ad effettuare la navigazione
di  trasferimento  per  un  singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono
indicate  le  prescrizioni  particolari  in relazione alla durata del
viaggio,   alle   condizioni   meteomarine,   alla   sicurezza  della
navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
  2.  La  capitaneria  di porto o l'ufficio circondariale marittimo o
l'ufficio  motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unita' da
diporto   di  nuova  costruzione  o  che  abbiano  subito  lavori  di
riparazione  o  di  trasformazione  presso cantieri navali o officine
meccaniche   non   provviste   dell'autorizzazione  alla  navigazione
temporanea  di  cui  all'articolo 31  del codice. Nell'autorizzazione
sono  indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e
al  percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza
della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
 
          Nota all'art. 55:
              - L'art. 31 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione
          temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
                a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
                b) presentare  imbarcazioni  o  navi  da  diporto  al
          pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
                c) trasferire  imbarcazioni  o  navi da diporto da un
          luogo  all'altro  anche  per  la  partecipazione  a  saloni
          nautici internazionali.
              2.   Il  capo  del  circondario  marittimo  o  il  capo
          dell'ufficio  provinciale  del Dipartimento per i trasporti
          terrestri  e  per  i  sistemi  informativi e statistici del
          Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti o, per le
          navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella
          cui   giurisdizione   l'impresa   ha   sede   principale  o
          secondaria,  rilasciano  ai cantieri navali, ai costruttori
          di   motori   marini   e   alle   aziende   di  vendita  le
          autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da
          diporto,   non   abilitate  e  non  munite  dei  prescritti
          documenti  ovvero  abilitate  e  provviste  di documenti di
          bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni
          ed assistenza.
              3.  La  navigazione  temporanea  e' effettuata sotto la
          responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
              4.  L'atto  di  autorizzazione  vale  come documento di
          bordo  ed  abilita  alla  navigazione nei limiti consentiti
          dalle   caratteristiche   di   costruzione  dell'unita'  da
          diporto.
              5.   L'unita'   da   diporto   che   fruisce   di  tale
          autorizzazione  deve  essere  comandata  dal  titolare o da
          persona  che  abbia  un contratto di lavoro con il soggetto
          intestatario  dell'autorizzazione  medesima  abilitati,  se
          richiesto, al comando di quella unita'.
              6.  Le  unita' che effettuano la navigazione temporanea
          debbono   essere   munite   delle  dotazioni  di  sicurezza
          necessarie  per  il  tipo  di  navigazione effettuata e per
          garantire  la  sicurezza  delle  persone  presenti a bordo,
          sotto   la   responsabilita'   del   soggetto  intestatario
          dell'autorizzazione.».