Art. 56.
    Navigazione con battelli al servizio delle unita' da diporto
  1. I  battelli  di  servizio, compresi gli acquascooter, rientranti
nella  categoria  dei natanti e individuati con la sigla ed il numero
di  iscrizione  dell'unita'  da  diporto  al cui servizio sono posti,
quando  sono  utilizzati  in  navigazione entro un miglio dalla costa
ovvero  dall'unita',  ovunque  si  trovi,  non  hanno l'obbligo delle
dotazioni  di  sicurezza  e  dei  mezzi di salvataggio previsti dalla
presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.