Art. 57. Modalita' di esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza. 1. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), l'attestazione di idoneita' e' rilasciata ai fini dell'abilitazione alla navigazione e della relativa licenza, a seguito di completa ispezione dell'unita', con riferimento allo scafo, all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione antincendio; a tali fini, si applicano le prescrizioni del regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto. 2. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), il certificato di sicurezza e' convalidato sulla base di un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato rilasciato. 3. Per le unita' da diporto di cui all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), l'organismo tecnico notificato o affidato che ha effettuato la visita periodica di rinnovo rilascia al proprietario un'attestazione di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti in base ai quali il certificato di sicurezza e' stato rilasciato, annota sul certificato stesso l'esito della visita nonche' gli estremi dell'attestazione rilasciata e trasmette all'autorita' marittima o consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita, copia del certificato annotato e dell'attestazione di idoneita' rilasciata al proprietario. Tale autorita' provvede a darne notizia all'ufficio di iscrizione dell'unita'. 4. Ai fini di cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo tecnico comunica, con almeno 48 ore di anticipo, all'autorita' marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il calendario delle visite periodiche da effettuare, contenente gli elementi di identificazione delle unita' interessate, il relativo luogo di ormeggio e l'orario previsto per le rispettive visite. L'autorita' marittima o consolare puo' intervenire, tramite proprio rappresentante, all'esecuzione della visita ovvero puo' verificarne l'esecuzione al termine della stessa.