Art. 57.
Modalita'  di  esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio,
       il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.
  1. Per  le  unita'  da  diporto  di  cui  all'articolo 48, comma 2,
lettera b),   l'attestazione  di  idoneita'  e'  rilasciata  ai  fini
dell'abilitazione  alla  navigazione  e  della  relativa  licenza,  a
seguito  di  completa  ispezione  dell'unita',  con  riferimento allo
scafo,  all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione
antincendio;   a   tali   fini,  si  applicano  le  prescrizioni  del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.
  2.  Per  le  unita'  da  diporto  di  cui all'articolo 48, comma 2,
lettere a)  e b),  il  certificato  di sicurezza e' convalidato sulla
base  di  un'attestazione  di idoneita' comprovante la permanenza dei
requisiti  in  base  ai  quali  il  certificato di sicurezza e' stato
rilasciato.
  3.  Per  le  unita'  da  diporto  di  cui all'articolo 48, comma 2,
lettere a)  e b),  l'organismo  tecnico  notificato o affidato che ha
effettuato  la  visita  periodica di rinnovo rilascia al proprietario
un'attestazione  di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti
in  base  ai  quali  il certificato di sicurezza e' stato rilasciato,
annota  sul  certificato  stesso  l'esito  della  visita  nonche' gli
estremi   dell'attestazione   rilasciata  e  trasmette  all'autorita'
marittima  o  consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita,
copia  del  certificato  annotato  e  dell'attestazione  di idoneita'
rilasciata  al  proprietario. Tale autorita' provvede a darne notizia
all'ufficio di iscrizione dell'unita'.
  4.  Ai  fini  di  cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo
tecnico  comunica,  con  almeno  48  ore  di  anticipo, all'autorita'
marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il
calendario  delle  visite  periodiche  da  effettuare, contenente gli
elementi  di  identificazione  delle  unita' interessate, il relativo
luogo  di  ormeggio  e  l'orario  previsto  per le rispettive visite.
L'autorita'  marittima  o consolare puo' intervenire, tramite proprio
rappresentante,  all'esecuzione  della visita ovvero puo' verificarne
l'esecuzione al termine della stessa.